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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali 916.310
Art. 6 Tenuta del libro genealogico
1 Nel libro genealogico possono essere iscritti:
a. animali di razza pura;
b. incroci;
c. animali di ascendenza sconosciuta se presentano caratteristiche tipiche della razza.
2 Per ogni animale vanno registrati almeno il numero d’identificazione e l’ascendenza.
3 Come numero d’identificazione va utilizzato il numero di marca auricolare per gli animali a unghia fessa e l’Universal Equine Life Number (UELN) per gli equidi.
4 Gli animali di razza pura, gli incroci e gli animali di ascendenza sconosciuta vanno iscritti in rubriche o sezioni separate del libro genealogico.
5 All’interno di una rubrica o di una sezione gli animali possono essere iscritti separatamente in base a classi qualitative in relazione all’ascendenza, al numero d’identificazione o alle prestazioni.
6 Gli animali portatori di tare ereditarie devono essere designati in quanto tali nel libro genealogico e occorre darne comunicazione agli allevatori.
7 Le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento almeno le seguenti disposizioni sulla tenuta del libro genealogico:
a. definizione delle caratteristiche della razza;
b. definizione degli obiettivi zootecnici;
c. identificazione uniforme degli animali se non già prescritta dall’articolo 10 o 15a dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie;
d. registrazione dei dati relativi all’ascendenza degli animali;
e. valutazione delle annotazioni nel libro genealogico;
f. esigenze per l’iscrizione nel libro genealogico, nelle sue rubriche e nelle sue sezioni;
Art. 7 Registrazione delle caratteristiche zootecniche
1 La registrazione delle caratteristiche zootecniche deve essere effettuata secondo metodi riconosciuti internazionalmente.
2 Le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento devono stabilire nel regolamento almeno:
a. le caratteristiche zootecniche da registrare, le condizioni da adempiere e la procedura per la loro registrazione;
b. le date, la durata e il periodo durante il quale è eseguita la registrazione delle caratteristiche zootecniche;
c. le misure per assicurare la qualità della registrazione;