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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali 916.310

Art. 6 Tenuta del libro genealogico

1 Nel libro genealogico possono essere iscritti:

a. animali di razza pura;

b. incroci;

c. animali di ascendenza sconosciuta se presentano caratteristiche tipiche della razza.

2 Per ogni animale vanno registrati almeno il numero d’identificazione e l’ascendenza.

3 Come numero d’identificazione va utilizzato il numero di marca auricolare per gli animali a unghia fessa e l’Universal Equine Life Number (UELN) per gli equidi.

4 Gli animali di razza pura, gli incroci e gli animali di ascendenza sconosciuta vanno iscritti in rubriche o sezioni separate del libro genealogico.

5 All’interno di una rubrica o di una sezione gli animali possono essere iscritti separatamente in base a classi qualitative in relazione all’ascendenza, al numero d’identificazione o alle prestazioni.

6 Gli animali portatori di tare ereditarie devono essere designati in quanto tali nel libro genealogico e occorre darne comunicazione agli allevatori.

7 Le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento almeno le seguenti disposizioni sulla tenuta del libro genealogico:

a. definizione delle caratteristiche della razza;

b. definizione degli obiettivi zootecnici;

c. identificazione uniforme degli animali se non già prescritta dall’articolo 10 o 15a dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie;

d. registrazione dei dati relativi all’ascendenza degli animali;

e. valutazione delle annotazioni nel libro genealogico;

f. esigenze per l’iscrizione nel libro genealogico, nelle sue rubriche e nelle sue sezioni;

Art. 7 Registrazione delle caratteristiche zootecniche

1 La registrazione delle caratteristiche zootecniche deve essere effettuata secondo metodi riconosciuti internazionalmente.

2 Le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento devono stabilire nel regolamento almeno:

a. le caratteristiche zootecniche da registrare, le condizioni da adempiere e la procedura per la loro registrazione;

b. le date, la durata e il periodo durante il quale è eseguita la registrazione delle caratteristiche zootecniche;

c. le misure per assicurare la qualità della registrazione;

3 RS 916.401