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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali 916.310

2. l’organizzazione di allevamento è costituita da allevatori attivi;

3. l’organizzazione di allevamento è un’organizzazione di solidarietà, ovvero fornisce ai suoi membri i suoi servizi e prodotti in relazione alla gestione della razza senza scopo di lucro;

4. l’organizzazione di allevamento ha sede in Svizzera;

j. dispone di un regolamento per ogni razza che gestisce contenente almeno le informazioni seguenti:

1. una descrizione del programma zootecnico;

2. l’area geografica;

3. disposizioni sulla tenuta del libro genealogico secondo l’articolo 6;

4. nel caso siano previste la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche di cui all’allegato 1 numero 2: disposizioni sulla loro registrazione secondo l’articolo 7 capoverso 2 nonché sulla loro valutazione secondo l’articolo 8 capoverso 3.

2 Le organizzazioni di allevamento sono riconosciute separatamente per ogni razza che gestiscono ai sensi del capoverso 1.

3 Se per la gestione di una razza secondo il capoverso 1 vi è già un riconoscimento, non ne sarà concesso un altro se ciò potrebbe compromettere il programma zootecnico di un’organizzazione di allevamento riconosciuta per quanto riguarda:

a. la conservazione delle caratteristiche della razza;

b. gli obiettivi del programma zootecnico; o

c. la conservazione della razza.

4 Le organizzazioni di allevamento con sede nell’UE e riconosciute dalla competente autorità di uno Stato membro dell’UE non necessitano di essere riconosciute in Svizzera per il riconoscimento finalizzato alla gestione delle razze ai sensi del capoverso 1.

Art. 4 Riconoscimento di organizzazioni di allevamento e di imprese di

allevamento con registri per suini da allevamento ibridi

1 Un’organizzazione di allevamento o un’impresa di allevamento è riconosciuta, su richiesta, per la gestione di una razza o di un incrocio se:

a. tiene un registro con i dati zootecnici dei suini da allevamento ibridi;

b. nel caso preveda la registrazione di caratteristiche zootecniche di cui all’allegato 1 numero 2, le registra secondo l’articolo 7 e le valuta secondo l’articolo 8;

c. nella sua area geografica dispone di un effettivo di animali da allevamento della razza abbastanza importante e di un numero sufficiente di allevatori;

d. garantisce un’esecuzione corretta a livello personale, tecnico e organizzativo delle sue misure zootecniche;

e. tiene una contabilità unica per le misure zootecniche di tutte le razze gestite;