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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali 916.310

d. la comunicazione dei risultati della registrazione ai membri dell’organizzazione di allevamento o all’impresa di allevamento.

Art. 8 Valutazione delle caratteristiche zootecniche

1 Per la valutazione delle caratteristiche zootecniche registrate vanno eseguite stime dei valori genetici.

2 Le stime dei valori genetici devono essere eseguite secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente.

3 Le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento devono stabilire nel regolamento almeno:

a. il genere e la portata della stima dei valori genetici per caratteristica zootecnica;

b. la procedura di stima dei valori genetici per caratteristica zootecnica;

c. i dati su cui si basa la stima;

d. le date della valutazione;

e. le misure per assicurare la qualità delle valutazioni;

f. le condizioni di pubblicazione e la comunicazione dei risultati della stima dei valori genetici ai membri dell’organizzazione di allevamento o all’impresa di allevamento.

Art. 9 Domanda di riconoscimento, durata e revoca del riconoscimento

1 La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento o impresa di allevamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, va presentata all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) utilizzando l’apposito modulo.

2 Il riconoscimento ha durata illimitata.

3 L’UFAG può revocare un riconoscimento in qualsiasi momento se le condizioni per il riconoscimento non sono più adempiute o se vengono violate disposizioni della presente ordinanza.

4 Le organizzazioni di allevamento di equidi che intendono rilasciare passaporti per equidi devono presentare contemporaneamente alla domanda di cui al capoverso 1 una domanda di riconoscimento come servizio preposto al rilascio del passaporto in virtù dell’articolo 15dbis capoverso 4 dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie.

5 Le modifiche di statuti o regolamenti delle organizzazioni di allevamento o delle imprese di allevamento che influiscono sull’adempimento delle condizioni per il riconoscimento vanno notificate all’UFAG prima di introdurle.

6 Le modifiche sono considerate approvate dall’UFAG se questi non solleva obiezioni entro 90 giorni dalla data di notifica.

4 RS 916.401