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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali 916.310
2 Gli animali da allevamento femmine, nonché gli ovuli non fecondati e gli embrioni, devono essere accompagnati da un certificato di ascendenza al momento dell’immissione in commercio all’interno del Paese soltanto su richiesta dell’acquirente.
3 I certificati di ascendenza devono essere rilasciati da un’organizzazione di allevamento riconosciuta.
Art. 37 Esigenze relative ai certificati di ascendenza per l’immissione in
commercio in Stati membri dell’UE o all’interno del Paese
1 Il certificato di ascendenza per l’immissione in commercio in Stati membri dell’UE o per l’immissione in commercio da Stati membri dell’UE all’interno del Paese di animali da allevamento delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina, nonché del loro sperma, di ovuli non fecondati e di embrioni deve essere conforme ai modelli dell’UE di cui ai seguenti regolamenti:
a. Regolamento di esecuzione (UE) 2017/7176;
b. Regolamento delegato (UE) 2017/19407.
2 Per gli animali da allevamento della specie equina il certificato di ascendenza fa parte del passaporto per equide di cui all’articolo 15c dell’ordinanza del 27 giugno19958 sulle epizoozie.
Art. 38 Esigenze relative ai certificati di ascendenza per l’immissione in
commercio all’interno del Paese di animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina e caprina
1 Il certificato di ascendenza per l’immissione in commercio all’interno del Paese di animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina e caprina deve contenere le seguenti indicazioni:
a. nome e indirizzo dell’organo competente per la tenuta del libro genealogico;
b. designazione del libro genealogico;
c. numero di registrazione nel libro genealogico, se disponibile;
d. nome dell’animale, se disponibile;
e. numero d’identificazione dell’animale;
f. data di nascita;
6Regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione, del 10 aprile 2017, re-
cante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale, GU L 109 del 26.4.2017, pagg. 9-63; modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/761, GU L 162 del 10.5.2021, pagg. 46-49.
7Regolamento delegato (UE) 2017/1940 della Commissione, del 13 luglio 2017, che inte-
gra il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei certificati zootecnici emessi per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina che figurano in un documento unico di
identificazione a vita per gli equidi, GU L 275 del 25.10.2017, pagg. 1-8.