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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine
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Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali
numero 2 lettera d. A tal fine devono presentare i certificati d’accompagnamento di cui all’articolo 12 OFE4.5
3 I servizi cantonali competenti per l’esecuzione della legislazione in materia di epizoozie possono chiedere telefonicamente o per scritto a Identitas AG una modifica o una cancellazione dei dati di cui all’allegato 1.6
Art. 38b, rubrica nonché cpv. 2 lett. e
Accesso mediante il numero BDTA, il numero RIS, il numero d’identificazione o il numero di microchip
2 Chi dispone del numero d’identificazione o del numero di microchip di un animale può consultare e utilizzare senza il consenso della persona interessata i seguenti dati concernenti tale animale:
e. per gli equidi: la data di nascita e lo scopo d’utilizzo giusta l’articolo 15 OMVet7.
Art. 41 cpv. 2
2 Contiene i dati concernenti le aziende detentrici di animali nonché i dati calcolati di cui agli articoli 42–43a.
Art. 43, rubrica, nonché cpv. 1
Calcolo dei valori UBG per animali della specie bovina, bufali, bisonti, animali delle specie ovina e caprina nonché equidi
1 Per gli animali della specie bovina, i bufali, i bisonti, gli animali delle specie ovina e caprina nonché gli equidi Identitas AG calcola annualmente per categoria di animali e azienda detentrice di animali i dati di cui agli articoli 36 e 37 dell’ordinanza del 23 ottobre 20138 sui pagamenti diretti (OPD):
a. per le aziende gestite durante tutto l’anno secondo l’articolo 6 OTerm9: l’effettivo di animali determinante e l’effettivo al 1° gennaio, con un elenco di tutti i singoli animali;
b. per le aziende con pascoli comunitari e le aziende d’estivazione secondo gli articoli 8 e 9 OTerm, senza bisonti: l’effettivo di animali determinante e l’effettivo al 25 luglio, con un elenco di tutti i singoli animali;
c. l’evoluzione dell’effettivo durante i periodi di calcolo di cui all’articolo 36 OPD in aziende gestite durante tutto l’anno, aziende con pascoli comunitari e aziende d’estivazione.
4 RS 916.401
5Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023
706).
6Introdotto dal n. I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 760).