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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine
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Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali
Art. 40a cpv. 2
2 È prelevato un campione dai bovini per i quali il sistema d’informazione rileva una corrispondenza tra il numero d’identificazione e il numero BDTA o il numero RIS della loro azienda detentrice di animali di provenienza e i dati di cui all’articolo 40b lettera a numero 1 e lettera b numero 1.
Art. 40b lett. b e d
b. i numeri BDTA o i numeri RIS delle aziende detentrici di bovini:
1. che adempiono le condizioni per una sorveglianza,
2. dai quali è stato prelevato un campione;
d. i numeri BDTA o i numeri RIS dei macelli:
1. nei quali devono essere prelevati i campioni,
2. nei quali sono stati prelevati i campioni;
Art. 40c cpv. 2
2 All’arrivo dei bovini al macello, il veterinario ufficiale è responsabile dell’inserimento nel sistema d’informazione del numero d’identificazione e del numero BDTA o del numero RIS dell’azienda detentrice di animali di provenienza nonché del numero BDTA o del numero RIS del macello.
Art. 57 cpv. 1
1 Un rappresentante dell’autorità cantonale di esecuzione registra i risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni nell’apposito sistema d’informazione Fleko di cui all’ordinanza del 27 aprile 2022 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare (O-SIFA) oppure li fa trasmettere a Fleko dai sistemi informatici dei macelli. Devono essere registrati o comunicati i numeri BDTA o i numeri RIS dei macelli e i dati di cui all’allegato 3 numero 2 O-SIFA.
4. Ordinanza del 23 ottobre 201317 sui pagamenti diretti
Allegato 6 lett. A, n. 2.6 lett. b
2.6 Gli animali possono essere fissati in un’area di riposo conforme alle esigenze SSRA nelle seguenti situazioni:
b. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il numero di identificazione degli animali fissati giusta l’ordinanza del 3 novembre 202118 con-
17RS 910.13