Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/101: Modifica della legge sulla geoinformazione - Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà · 12 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della consultazione Modifica della legge sulla geoinformazione – Catasto RDPP

7 Osservazioni sui singoli articoli

7.1 Articolo 16 – Scopo

La SNV suggerisce di menzionare in un capoverso dedicato che il Catasto «non fornisce informazioni esaustive».

Capoverso 1

LU chiede la cancellazione della dicitura «in maniera unitaria», poiché non è chiaro come essa possa essere attuata e non la si ritiene realizzabile.

TG e ZH auspicano che anche in futuro si continui a utilizzare il termine «geodati di base» e non «geodati», poiché anche le restrizioni della proprietà vincolanti per le autorità hanno una base giuridica e il termine è importante per la credibilità del Catasto. FR chiede se

l’abbandono del termine «geodati di base» sia davvero necessario.

Anche l’HEV chiede l’utilizzo del termine «geodati di base» e respinge l’espansione

contenutistica del Catasto RDPP prevista dall’avamprogetto.

Capoverso 2

SZ e SVBK ritengono che si debba necessariamente fare una distinzione tra «in vigore» e «passato in giudicato» per garantire la certezza del diritto. OW critica la poca chiarezza del significato di «pianificate». GR chiede la cancellazione dell’annotazione delle restrizioni della proprietà pianificate, poiché non è possibile valutarne le ripercussioni e, inoltre, questo comporterebbe ulteriori categorie non registrate.

OW osserva che è difficile comprendere come le prescrizioni in materia di distanza possano essere annotate nel Catasto RDPP senza un riferimento globale alla regolamentazione generale-astratta. Inoltre, secondo OW non è chiaro in base a quali criteri le norme

generali-astratte debbano essere incluse nel Catasto RDPP.

Capoverso 3

SG ritiene che la formulazione sia inadeguata e chiede ulteriori chiarimenti sull’espressione «restrittivo indiretto».

TI propone di utilizzare altri termini («disposizioni» o eventualmente «restrizioni») per la traduzione di «Anordnungen» resa con «prescrizioni».

7.2 Articolo 17 – Oggetto

BE chiede una precisazione dell’articolo 17, affinché sia chiaro come viene regolamentata l’annotazione delle disposizioni vincolanti per le autorità.

Capoverso 2

BE chiede la cancellazione dell’ultima frase «Il Consiglio federale disciplina le condizioni quadro», poiché ciò è già disciplinato nell’articolo 18a capoverso 2. AG chiede che venga precisato che i Cantoni devono continuare ad avere la facoltà di determinare quali ulteriori restrizioni di diritto pubblico della proprietà includere.

7.3 Articolo 18 – Accesso

Capoverso 2

FR chiede la cancellazione del capoverso 2, poiché non è comprensibile in quale situazione interessi pubblici o privati preponderanti possano ostacolare la pubblicazione e rendano l’anonimizzazione non sufficiente.