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Consultazione 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero · 7 pagine
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Variante 2:
1Chiunque infligge a una persona di cui ha il controllo o la custodia grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica, induce a compiere tali atti o li tollera, nell’intento di punire la persona, di ottenere da lei o da un terzo un’informazione, di intimidire o costringere lei o un terzo, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.
2È punibile anche chi commette il reato all’estero, si trova in Svizzera e non è estradato. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
Art. 260biscpv. 1 lett. cter
1È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:
cter. Tortura (art. 124a);
2. Codice di procedura penale4
Art. 258a Ricerca di legami di parentela
Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 111–113, 118 capoverso 2, 122, 124, 124a, 140, 156 numeri 2–4, 182, 184, 185, 187, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 260tero 264–264l CP5, può essere disposta una ricerca di legami di parentela ai sensi dell’articolo 2a della legge del 20 giugno 20036 sui profili del DNA se le operazioni d’inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
Art. 258b Fenotipizzazione
Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 111–113, 118 capoverso 2, 122, 124, 124a, 140, 156 numeri 2–4, 182, 184, 185, 187, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1
4 RS 312.0
5 RS 311.0
6 RS 363