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Consultazione 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero · 7 pagine

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3. Codice penale militare del 13 giugno 192711

Art. 121a Tortura

Variante 1:

1Chiunque, in qualità di funzionario, membro di un’autorità o membro di un’organizzazione politica, nell’esercizio delle sue funzioni, infligge a una persona di cui ha il controllo o la custodia grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica, induce a compiere tali atti o li tollera, nell’intento di punire la persona, di ottenere da lei o da un terzo un’informazione, di intimidire o costringere lei o un terzo, è punito con una pena detentiva da due a dieci anni.

Variante 2:

1Chiunque infligge a una persona di cui ha il controllo o la custodia grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica, induce a compiere tali atti o li tollera, nell’intento di punire la persona, di ottenere da lei o da un terzo un’informazione, di intimidire o costringere lei o un terzo, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.

Art. 171b cpv. 1 lett. fbis

1È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

fbis. Tortura (art. 121a);

4. Procedura penale militare del 23 marzo 197912

Art. 70 cpv. 2

2La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle seguenti disposizioni del CPM13: articoli 62 capoversi 1 e 3, 63 numero 1 primo e terzo comma e

11 RS 321.0

12 RS 322.1

13 RS 321.0