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Consultazione 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero · 7 pagine
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1. Codice penale svizzero3
Art. 64 cpv. 1, frase introduttiva
1Il giudice ordina l’internamento se l’autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, un atto di tortura, una violenza carnale, una rapina, una presa d’ostaggio, un incendio, un’esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona, e se:
Art. 66a cpv. 1 lett. b
1Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall’entità della pena inflitta:
b. lesioni personali gravi (art. 122), mutilazione di organi genitali femminili
(art. 124 cpv. 1), tortura (art. 124a), abbandono (art. 127), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129), aggressione (art. 134), rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 secondo periodo);
Art. 124a Tortura
Variante 1:
1Chiunque, in qualità di funzionario, membro di un’autorità o membro di un’organizzazione politica, nell’esercizio delle sue funzioni, infligge a una persona di cui ha il controllo o la custodia grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica, induce a compiere tali atti o li tollera, nell’intento di punire la persona, di ottenere da lei o da un terzo un’informazione, di intimidire o costringere lei o un terzo, è punito con una pena detentiva da due a dieci anni.
2È punibile anche chi commette il reato all’estero, si trova in Svizzera e non è estradato. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.