Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/103: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale per quanto riguarda le deroghe al divieto di circolazione domenicale e notturna e i permessi per i trasporti eccezionali e le manifestazioni sportive motoristiche nonché messa in vigore parziale di una modifica della legge federale sulla circolazione stradale. · 56 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 12Fedlex · Rapporto sui risultati

N. fascicolo: ASTRA-24-18.1-61/16

Si augura tuttavia che la soppressione del limite di 50 t non porti in seguito a riduzioni dei pesi massimi ammessi, che comprometterebbero la funzione delle strade nazionali quali principali vie di approvvigionamento della Svizzera.

• CSS aggiunge che, essendo volta a migliorare la sicurezza stradale, questa modifica non può

che essere valutata positivamente.

• SWISS spiega che i divieti di circolazione domenicale e notturna attualmente vigenti per il

trasporto stradale di merci rappresentano un notevole svantaggio concorrenziale per il

trasporto aereo di merci. Nell’UE simili restrizioni non esistono, il che ostacola inutilmente i transiti internazionali di merci attraverso gli aeroporti svizzeri e nuocciono all’attrattiva della piazza. Sarebbero vitali per il settore soprattutto i viaggi a vuoto fino al confine il sabato sera. Al momento gli autocarri che arrivano o scaricano troppo tardi di sabato devono rimanere a Zurigo fino al lunedì. Una maggiore flessibilità non migliorerebbe solo i processi per SWISS e i suoi fornitori, ma rafforzerebbe anche la competitività internazionale della Svizzera in quanto piazza logistica.

Osservazioni dei contrari:

• Secondo VFAS, si dovrebbe incoraggiare la riduzione della burocrazia.

• VS aggiunge che, secondo il proprio servizio della mobilità (DFM), è il gestore (proprietario) il

solo ad avere la competenza di rilasciare permessi speciali per l’infrastruttura che gestisce. Le competenze dipendono pertanto dal proprietario dell’infrastruttura (USTRA, Cantone, Comune o privato). Proposta di modifica:5 Se le dimensioni e i pesi di cui al capoverso 2 lettera a sono superati, il permesso di percorrere i tratti di strade nazionali ai sensi dell’articolo 2 dell’ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN) può essere rilasciato solo dall’USTRA.

12/ ASTRA-D-9BFF3401/1165