Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/103: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale per quanto riguarda le deroghe al divieto di circolazione domenicale e notturna e i permessi per i trasporti eccezionali e le manifestazioni sportive motoristiche nonché messa in vigore parziale di una modifica della legge federale sulla circolazione stradale. · 56 pagine

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N. fascicolo: ASTRA-24-18.1-61/16

Osservazioni dei favorevoli:

• SH è d’accordo con la proposta, a patto che non si tratti di istruzioni vincolanti, bensì di

raccomandazioni non vincolanti. Quello dell’armonizzazione è un obiettivo convincente, ma non si deve interferire eccessivamente con le competenze cantonali.

• Swiss Moto e stradasvizzera accolgono con favore l’abolizione del divieto di manifestazioni

sportive e altre gare di velocità su circuito in Svizzera. Ritengono tuttavia che il disegno posto in consultazione non corrisponda alla volontà del legislatore dal momento che numerose disposizioni dell’articolo 95 impediranno nella pratica l’organizzazione di gare di velocità e di altre manifestazioni sportive motoristiche. Non essendoci una base legale a fondamento di un divieto generale, gli organizzatori hanno di principio il diritto di organizzare gare o altre

manifestazioni sportive motoristiche. Non esiste neppure una base giuridica sufficiente per rifiutare tassativamente manifestazioni che comportano molestie o effetti negativi anche minimi sull’ambiente o sulla sicurezza. La legge stabilisce unicamente che occorre considerare questi aspetti. È pertanto compito della autorità di rilascio dei permessi verificare se gli aspetti legati alla sicurezza e all’educazione stradali nonché alla protezione dell’ambiente, in particolare il rumore, siano debitamente considerati dagli organizzatori conformemente alle disposizioni di legge. Va ricordato in proposito che il rumore è soggetto a una normativa generale e che spetta alle autorità competenti decidere se approvare o meno un superamento puntuale di queste norme, così come nel caso di un concerto o di un’altra manifestazione in cui siano superati i valori limite di rumore. Il Consiglio federale non ha alcuna competenza per emanare specifiche prescrizioni per le manifestazioni automobilistiche. Non esistono neanche più basi giuridiche che consentano all’autorità federale di vietare o imporre agli organizzatori

determinate regole di gara. Tutti questi elementi vanno pertanto modificati. Si propone pertanto di modificare l’articolo 95 come segue: Art. 951 Le domande per manifestazioni, assoggettate al permesso, devono essere presentate all’autorità cantonale almeno un mese prima della gara. Sono da allegare un disegno del regolamento, un piano del percorso e l’orario, come anche indicazioni circa i provvedimenti di protezione previsti, l’organizzazione del servizio sanitario e il numero approssimativo dei partecipanti.2 Il permesso è rilasciato solo se gli organizzatori considerano le ripercussioni sulla sicurezza e sull’educazionie stradali nonché sull’ambiente.3 Le prove di velocità con veicoli a motore, come le corse in salita, sono

permesse solo su strade chiuse al traffico.4 Abrogato.5 L’USTRA può emanare istruzioni esecutive.

• Secondo AI, le istruzioni sono da accogliere con favore poiché garantiscono continuità a tutti i

Cantoni.

• LU reputa opportuna la nuova formulazione dell’articolo 95 capoverso 5 ONC. In questo modo

tutti gli organizzatori possono partire dagli stessi presupposti.

• Anche secondo Lärmliga, l’emanazione di istruzioni da parte dell’USTRA sulle gare sportive

motoristiche su circuito è opportuna. Sono tra l’altro richieste in quest’ambito misure volte per quanto possibile ad evitare e a limitare a livello temporale il rumore inutile cui è esposta la popolazione nell’area d’impatto dei circuiti in questione.

• ACS è d’accordo, ma solo nella misura in cui le istruzioni dell’USTRA non vanifichino

indirettamente l’abrogazione dell’articolo 94 (divieto), rendendolo di fatto inapplicabile. La nuova normativa deve riferirsi esclusivamente a ciò che sarà consentito in futuro grazie all’abrogazione dell’articolo 94 e non a tutte le manifestazioni sportive che attualmente non necessitano di autorizzazione o di istruzioni dell’USTRA.

• UCS è d’accordo, purché l’emanazione avvenga in stretta collaborazione con i Cantoni e le

città.

• TCS osserva che gli specifici requisiti richiesti dalle autorità di rilascio dei permessi potrebbero

essere precisati mediante istruzioni dell’USTRA conformemente alla nuova disposizione proposta nell’ambito della presente consultazione (art. 95 cpv. 5 ONC). Con tali modifiche, la procedura di autorizzazione di queste manifestazioni sportive diventerebbe più efficiente e rispecchierebbe quindi meglio la volontà del Parlamento. In quest’ottica, TCS raccomanda di riformulare l’articolo 95 ONC come segue: Art. 951 Le domande per manifestazioni,

assoggettate al permesso, devono essere presentate all’autorità cantonale almeno un mese

44/ ASTRA-D-9BFF3401/1165