Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/104: Iniziativa popolare «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)» e controprogetto indiretto · 47 pagine

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strategia globale per facilitare il passaggio dalla vita in istituto alla vita nella società59, a rafforzare l’assistenza personale e i servizi volti ad aiutare le persone con disabilità a condurre una vita indipendente e garantire che possano scegliere individualmente il proprio alloggio60. Ha inoltre messo in guardia contro gli eccessi dell’istituzionalizza- zione, citando casi di violenza e maltrattamenti, e criticato la mancanza di un sistema di accompagnamento individualizzato e di assistenza personale adeguato.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) riconosce che il diritto al rispetto della vita privata comprende la protezione dell’identità personale, dell’autonomia individuale e delle scelte di vita, elementi centrali perseguiti con l’auto- nomia abitativa. In relazione all’articolo 8 CEDU, la Corte EDU sottolinea che gli Stati hanno l’obbligo positivo di garantire un quadro legale e pratico che consenta a ogni persona di sviluppare pienamente la propria vita indipendente61. La Corte EDU ritiene che il divieto di discriminazione debba essere interpretato alla luce dei requisiti della CDPD e che le persone con disabilità abbiano il diritto di attendersi accomodamenti ragionevoli per correggere le disparità di fatto di cui sono vittime62.

Nel quadro dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, la Svizzera si è inoltre impe- gnata a migliorare l’inclusione delle persone con disabilità e la loro partecipazione alla società.

9.3 Subordinazione al freno alle spese

Il presente avamprogetto non propone nuove disposizioni in materia di sussidi, crediti d’impegno o limiti di spesa che comportino spese uniche di oltre 20 milioni di franchi né spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.

9.4 Conformità alla legge sui sussidi

Il presente avamprogetto non propone né disposizioni di legge in materia di sussidi né crediti d’impegno o limiti di spesa.

9.5 Delega di competenze legislative

Come di consueto, le competenze normative necessarie per l’esecuzione dell’AI sono delegate al Consiglio federale. Il presente avamprogetto conferisce inoltre all’UFAS la

59 Comitato per i diritti delle persone con disabilità, Osservazioni conclusive al rapporto iniziale della Svizzera, 13 aprile 2022, raccomandazione 40 lett. a

60 Comitato per i diritti delle persone con disabilità, Osservazioni conclusive al rapporto iniziale della Svizzera, 13 aprile 2022, raccomandazione 40 lett. b

61 Guida all’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo: diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza, 31 agosto 2022, disponibile su www.ks.echr.coe.int > Case-Law Guides > Other Languages > Italiano (IT)

62 Si veda in particolare Çam c. Turchia, n. 51500/08, sentenza del 23 febbraio 2016 della Corte EDU, par. 65