Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/13: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE) · 7 pagine
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3. Commento ai singoli articoli
Oggetto, epizoozie e obiettivo di lotta
Art. 4 lett. gter: PLR sostiene pienamente l’inclusione della Border Disease nell’OFE.
Art. 5 lett. y: PLR sostiene pienamente lo stralcio della criptosporidiosi dall’OFE.
Identificazione e registrazione di equidi
Art. 15d cpv. 1 lett. f e g: non sono stati espressi pareri in merito a questa modifica redazionale.
Identificazione e registrazione di cani
Art. 17l: ZTS ritiene che si debba fissare una scadenza per la cancellazione dei dati.
Aziende di acquacoltura
Art. 22–22d e art. 23 cpv. 2 lett. dbis: ASA-SAV, fair-fish e CCA accolgono con favore la suddivisione in più articoli delle disposizioni relative al controllo degli effettivi e ad altri obblighi degli operatori del settore dell’acquacoltura, in quanto ciò migliora la chiarezza.
La maggior parte dei Cantoni (AG, AI, BE, BL, FR, GE, GR, JU, NE, SG, SH, TG, TI) e ASVC chiedono che il numero o il peso totale e l’età degli animali siano indicati nel documento di accompagnamento. ZH chiede che siano inclusi anche i formati digitali.
Commercio di bestiame
SVS, HOS, LBV, VMS, Prométerre, USC, SHB, Suisseporcs, Swissgenetics e ASVC nonché i Cantoni sono favorevoli alle disposizioni riviste sul commercio di bestiame. Profera, invece, desidera mantenere le disposizioni attuali.
Art. 34 cpv. 3–5: la maggioranza dei Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, JU, NE, SG, SH, TI, TG, VD, VS, ZH) e ASVC chiedono che in caso di violazione della pertinente legislazione non solo sia revocata la patente per il commercio di bestiame già concessa, ma anche che possa essere rifiutata la concessione di una patente per il commercio di bestiame. Poiché in futuro non sarà più obbligatorio per i commercianti di bestiame avere una stalla, chiedono anche che l’articolo 6 lettera o, che definisce l’espressione «azienda detentrice di animali», sia integrato con «stalle e strutture per la detenzione degli animali dei commercianti di bestiame».
ASNB auspica che le patenti per il commercio di bestiame continuino a essere rilasciate provvisoriamente anche in futuro e suggerisce anche la possibilità di rilasciare le patenti per il commercio di bestiame a livello centrale (analogamente ai certificati di competenza per il personale addetto al trasporto di animali). Sottolinea poi che sempre più persone commerciano bestiame senza patente e incoraggia le autorità di esecuzione a punire questo fenomeno in modo coerente, proteggendo così i «virtuosi».
Art. 35: la maggioranza dei Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, JU, NE, SG, SH, TI, TG, VD, VS, ZH) e ASVC chiedono che il rifiuto del rinnovo o la revoca della patente per il commercio di bestiame sia possibile, come già avviene oggi, non solo in caso di gravi ma anche nel caso di ripetute violazioni della pertinente legislazione e indipendentemente dal ruolo in cui un commerciante di bestiame viola le prescrizioni. ASNB e Proviande chiedono che la validità della patente per il commercio di bestiame sia estesa dagli attuali tre anni a cinque anni, in linea con le disposizioni dell’ordinanza sull’ammissione degli autisti. Sarebbero inoltre favorevoli al fatto che le patenti per il commercio di bestiame possano essere rilasciate non solo dai Cantoni, ma anche da enti di formazione autorizzati dall’USAV.
Art. 36 cpv. 2 lett. b: ASNB sostiene gli adeguamenti e potrebbe anche immaginarsi audit da parte delle autorità veterinarie per garantire la qualità della formazione e della formazione continua, evitando così distorsioni della concorrenza.
Art. 37–37b: l’abrogazione di queste disposizioni è sostenuta dalla maggioranza di tutti i partecipanti.