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Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 7 pagine

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d. per il quarto anno: 10 per cento;

e. per il quinto anno: 5 per cento.

Art. 3 Contributo d'investimento

1Se il Consiglio federale prevede una tariffa ridotta per i veicoli a motore pesanti a propulsione elettrica, può prevedere contributi d'investimento per il primo acquisto. 2

I contributi d'investimento sono finanziati con la quota della Confederazione dei proventi netti non necessaria per il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria di cui all’articolo 19 capoverso 2bisLTTP6. I crediti d'impegno necessari per i contributi d'investimento devono essere approvati dall’Assemblea federale mediante decreto federale semplice.

3Il contributo d'investimento è al massimo pari all’importo che è possibile risparmiare, applicando la tariffa ridotta di cui all’articolo 2 a una prestazione chilometrica media, fino al termine della durata di validità della presente legge. Il Consiglio federale definisce la prestazione chilometrica media.

4Il contributo d'investimento è concesso al detentore, per ogni veicolo, sotto forma di contributo a fondo perso.

5Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l’erogazione e l’ammontare dei contributi.

Art. 4 Esclusione di una doppia promozione

1Se la Confederazione prevede contributi d'investimento di cui all’articolo 3, è possibile avvalersene unicamente se si rinuncia alle tariffe ridotte di cui all’articolo 2 fino al raggiungimento della prestazione chilometrica media (art. 3 cpv. 3).

2Una volta raggiunta la prestazione chilometrica media, ai veicoli cofinanziati dalla Confederazione secondo il capoverso 1 si applica la tariffa ridotta di cui all’articolo 2.

Art. 5 Restituzione

1Se un veicolo non raggiunge la prestazione chilometrica media (art. 3 cpv. 3) prima del termine della durata di validità della presente legge, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) chiede la restituzione del contributo d'investimento.

2Se un veicolo cofinanziato dalla Confederazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 è venduto prima del termine della durata di validità della presente legge senza aver raggiunto, a quel momento, la prestazione chilometrica media (art. 3 cpv. 3), l’UDSC chiede la restituzione del contributo d’investimento.

3L’importo da restituire diminuisce proporzionalmente ai chilometri percorsi dal veicolo.

6 RS 641.81