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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 55 pagine

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2 Per gli ampliamenti considerevoli, la quota di cui al capoverso 1 lettera b è fissata in via provvisoria. Dopo tre anni civili completi, la quota per il resto del periodo di rimunerazione è fissata sulla base della produzione netta media annua.

3 L’organo d’esecuzione revoca la garanzia di cui all’articolo 30enovies e respinge la domanda per la partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti se:

a. non sussistono i requisiti per il diritto;

b. il termine per la messa in esercizio non viene rispettato;

c. l’ubicazione dell’impianto non corrisponde all’ubicazione indicata nella domanda.

Titolo prima dell’art. 31

Capitolo 3: Disposizioni generali sui contributi di progettazione, sulla rimunerazione unica e sui contributi d’investimento

Art. 31 cpv. 1

1 Fintantoché un gestore ottiene per un impianto un finanziamento dei costi supplementari secondo l’articolo 73 capoverso 4 LEne, una rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità o un premio di mercato fluttuante, non è possibile accordargli né un contributo di progettazione né una rimunerazione unica né un contributo d’investimento.

Art. 33 Requisiti relativi all’esercizio e al funzionamento degli impianti

1 Un impianto per il quale sono stati versati una rimunerazione unica o un contributo d’investimento deve essere sottoposto, a partire dalla sua messa in esercizio, dall’ampliamento considerevole o dal rinnovamento considerevole, a una manutenzione per almeno la durata seguente, in modo che sia garantito un esercizio regolare:

a. 20 anni nel caso di impianti fotovoltaici, geotermici ed eolici;

b. 15 anni nel caso di IIR, forni per l’incenerimento di fanghi e impianti idroelettrici;

c. 10 anni nel caso di impianti di produzione di biogas, centrali elettriche a legna, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica.

2 Durante almeno 20 anni gli impianti fotovoltaici devono inoltre essere in esercizio in modo tale da non scendere al di sotto della produzione minima attesa in base all’ubicazione e all’orientamento.

3 I gestori di impianti fotovoltaici ai quali è stata accordata una rimunerazione unica ai sensi dell’articolo 25 capoverso 3 LEne (rimunerazione unica elevata) non possono fare uso del consumo proprio secondo l’articolo 16 LEne per almeno 20 anni dalla messa in esercizio dell’impianto.