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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 55 pagine

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Art. 38 cpv. 1quinquies

1quinquies Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni su aree all’aperto adibite permanentemente al parcheggio, il contributo legato alla potenza viene aumentato con un bonus (bonus per area di parcheggio).

Art. 38a cpv. 6

6 Se un impianto soddisfa i presupposti di cui all’articolo 38 capoverso 1quinquies, oltre all’importo indicato nell’offerta viene accordato il bonus per area di parcheggio.

Art. 46b cpv. 3 e 4

3 Con la trasmissione dell’offerta è dovuta una tassa di partecipazione di 300 franchi.

4 Se un’offerta ha ricevuto l’aggiudicazione e in seguito l’impianto non è stato costruito, per gli impianti sullo stesso fondo è esclusa la partecipazione ad aste per la rimunerazione unica o il premio di mercato fluttuante per impianti fotovoltaici per cinque anni dopo che l’aggiudicazione è passata in giudicato.

Art. 51 cpv. 2

2 Il biennio inizia il 1° gennaio dell’anno in cui cade il giorno di riferimento. I giorni di riferimento sono il 30 giugno 2018, il 31 agosto 2020, il 31 agosto 2022, il 30 giugno 2024, il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2028, il 30 giugno 2030, il 30 giugno 2032 e il 30 giugno 2034.

Art. 62 cpv. 1 lett. c

1 Non sono computabili in particolare i costi:

c. per gli elementi d’impianto utilizzati primariamente per l’approvvigionamento idrico e destinati anche alla produzione di elettricità, se non è stata concessa alcuna garanzia di principio o alcuna autorizzazione di inizio anticipato dei lavori ai sensi dell’articolo 32.

Art. 67 cpv. 4

4 Per forni per l’incenerimento di fanghi s’intendono gli impianti per il trattamento termico di rifiuti da biomassa, in particolare fanghi di depurazione, di cartiera e dell’industria alimentare secondo gli articoli 31 e 32 OPSR, anche se in questi impianti viene utilizzata anche altra biomassa.

Art. 68 cpv. 1 e 2 lett. a

1 L’ampliamento di un impianto è considerato considerevole quando mediante misure costruttive la produzione di elettricità annua rapportata alla media degli ultimi cinque anni d’esercizio completi prima della messa in esercizio dell’ampliamento viene aumentata almeno del 25 per cento.

2 Il rinnovamento di un impianto è considerato considerevole quando i costi d’investimento computabili del rinnovamento raggiungono almeno i seguenti importi: