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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 55 pagine
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Art. 34, rubrica e cpv. 1 e 1bis
Restituzione dei contributi di progettazione, della rimunerazione unica e dei contributi d’investimento
1 Per la restituzione dei contributi di progettazione, della rimunerazione unica e dei contributi d’investimento si applicano per analogia gli articoli 28–30 della legge del 5 ottobre 19906 sui sussidi.
1bis Viene richiesta la restituzione del contributo di progettazione se un nuovo impianto o un ampliamento considerevole di un impianto non viene realizzato nonostante l’ottenimento di una licenza di costruzione.
Titolo dopo l’art. 35
Capitolo 3a: Contributi di progettazione
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 35a Aliquota e contributo minimo
1 Il contributo di progettazione ammonta al 40 per cento dei costi di progettazione computabili.
2 Un contributo di progettazione viene accordato soltanto se ammonta ad almeno 30 000 franchi.
Art. 35b Contributo di progettazione per progetti di energia eolica
1 Il contributo di progettazione per gli impianti eolici è accordato per progetto e non per impianto.
2 Il contributo massimo per i progetti di energia eolica è di 780 000 franchi.
Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d’attesa
Art. 35c Ordine di presa in considerazione
1 Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda è la data di presentazione.
2 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti che presumibilmente presenteranno la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo di progettazione.
3 Le domande per gli impianti di cui all’articolo 9a capoverso 3 LAEl vengono prese in considerazione prima di tutte le domande presentate lo stesso giorno.