Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/20: Ordinanza sulle misure tese a ridurre il prelievo di energia elettrica da parte degli impianti centralizzati di depurazione delle acque di scarico comunali · 9 pagine

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Art. 1 Campo di applicazione

Le misure riguardano tutti gli impianti centralizzati di depurazione per il trattamento delle acque di scarico comunali, indipendentemente dal fatto che ricevano anche acque industriali o inquinate di altra provenienza. Nel caso in cui ai grandi consumatori venga imposto un contingentamento o un contingentamento immediato, la riduzione del prelievo di energia elettrica da parte degli IDA viene regolata sulla base del presente progetto di ordinanza. Gli IDA rimangono invece esclusi dai progetti di ordinanza relativi al contingentamento e al contingentamento immediato del consumo di energia elettrica.

Il presente progetto di ordinanza si applica ai Cantoni in qualità di autorità di esecuzione e a tutti i gestori di IDA che attuano le misure ordinate dal Cantone come previsto dall’articolo 2 capoversi 1 e 2.

Gli impianti di depurazione delle acque di scarico di aziende industriali e artigianali, i piccoli impianti privati di depurazione delle acque di scarico e i manufatti speciali presenti nella rete di canalizzazioni il cui consumo di energia elettrica non viene fatturato tramite gli IDA non rientrano nel campo di applicazione del presente progetto di ordinanza. Per quanto riguarda gli impianti industriali di depurazione delle acque di scarico, il prelievo di elettricità viene fatturato dall’azienda stessa, mentre quello dei manufatti speciali presenti nella rete di canalizzazioni viene fatturato dal Comune. L’inclusione di piccoli impianti privati di depurazione delle acque di scarico sarebbe sproporzionata, poiché tali impianti non consumano una quantità significativa di elettricità né presentano un potenziale significativo di risparmio. Inoltre, l’impegno amministrativo richiesto per implementare le misure in queste strutture sarebbe eccessivamente elevato.

Art. 2 Misure

Nel caso in cui si renda necessaria una riduzione del prelievo di energia elettrica da parte degli IDA, questa deve essere attuata in modo tale da non comportare rischi per la salute umana né generare gravi conseguenze sull’ambiente. Dal momento che hanno un diverso impatto ambientale, le misure in questione sono suddivise in due fasi, prescritte a seconda della gravità della penuria di elettricità.

Ai sensi del capoverso 1 se il tasso di contingentamento è superiore o uguale all’85 %, in una prima fase i Cantoni impongono le misure di cui al capoverso 1 per tutta la durata del contingentamento. Ciò non ha alcun effetto sulle prestazioni di depurazione degli IDA. Le installazioni ausiliarie (p. es. per il trattamento dell’aria di scarico o la ventilazione degli edifici ecc.) devono essere disattivate qualora non rilevanti per la sicurezza dei lavori all’interno degli IDA. Il disturbo alla popolazione causato da odori eccessivi deve essere evitato (art. 2 cpv. 5 lett. b OIAt del 16 dicembre 1985; RS 814.318.142.1); se ciò non è possibile, l’impiego delle installazioni ausiliarie deve essere ridotto in misura tale da soddisfare il requisito di cui all’articolo 2 capoverso 5 lettera b. Inoltre, la produzione interna di energia elettrica deve essere incrementata attraverso un maggiore utilizzo di gas di depurazione all’interno degli impianti di cogenerazione e, se necessario, attraverso la messa in funzione di motori a combustione stazionari. Sia gli impianti di cogenerazione che i motori a combustione stazionari devono essere conformi ai requisiti dell’OIAt, in particolare a quelli dell’allegato 2 cifra 82. I Cantoni ordinano inoltre ai gestori degli IDA di adottare ulteriori