Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/20: Ordinanza sulle misure tese a ridurre il prelievo di energia elettrica da parte degli impianti centralizzati di depurazione delle acque di scarico comunali · 9 pagine

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si verifichi una penuria, la gravità della situazione sarà valutata attraverso il tasso di contingentamento indicato dalle rispettive ordinanze.

Il tasso di contingentamento indica, in percentuale, la quantità di energia elettrica che è consentito consumare in un determinato periodo rispetto alla quantità normalmente consumata (quantità di riferimento). Se ad esempio venisse richiesto ai grandi consumatori soggetti al contingentamento di risparmiare il 15 %, il tasso di contingentamento ammonterebbe all’85 %. Quest’ultimo non corrisponde quindi al risparmio diretto in percentuale, bensì alla quota di energia elettrica rispetto alla quantità di riferimento che può essere consumata durante un determinato periodo.

Se il tasso di contingentamento rimane inferiore all’85 %, alcune leggi federali e cantonali sulla protezione delle acque devono essere dichiarate inapplicabili all’attività degli IDA per tutta la durata del contingentamento. Ciò ha lo scopo di garantire che in caso di penuria di elettricità i gestori degli IDA possano attuare le misure di risparmio previste dall’articolo 2 senza violare il diritto vigente. Si tratta dei requisiti numerici relativi alla qualità dell’acqua per i prodotti farmaceutici (microinquinanti organici) e dei requisiti per l’immissione delle acque di scarico comunali in un ricettore naturale (totale delle sostanze non disciolte, sostanze organiche in tracce e fosforo totale) contenuti nell’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201).

Non è necessario che le disposizioni di legge sulla protezione dell’aria vengano abrogate. Le misure di cui all’articolo 2 prevedono esclusivamente l’impiego di motori a combustione stazionari (compresi gli impianti di cogenerazione) conformi all’ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1). Gli IDA sono inoltre tenuti a evitare di causare disturbi alla popolazione derivanti dall’immissione di odori eccessivi (art. 2 cpv. 5 lett. b OIAt).

Art. 4 Obblighi dei gestori

I gestori degli IDA in questione devono attuare immediatamente le misure ordinate dal Cantone. Conformemente al modello di gestione, questa operazione può richiedere un massimo di tre giorni lavorativi.

Se l’attuazione delle misure ha avuto un impatto maggiore del previsto sulle prestazioni di depurazione, i gestori degli IDA devono comunicarlo immediatamente al Cantone.

Per verificare se le misure ordinate sono state attuate e quale riduzione del consumo di elettricità è stata ottenuta, su richiesta del Cantone i gestori degli IDA devono fornire tutte le informazioni sulla quantità di energia elettrica prelevata dalla rete.

Art. 5 Esecuzione

Secondo l’articolo 45 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20), i Cantoni applicano la LPAc se non si tratta dei casi disciplinati dall’articolo 48 della stessa legge, secondo cui l’esecuzione è demandata alla Confederazione. Ciò rende anche i Cantoni responsabili dell’attuazione delle misure contenute nel presente progetto di ordinanza.

I Cantoni attuano immediatamente le misure previste a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Successivamente ne verificano l’attuazione, ad esempio