Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 81 pagine

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Riferimento: BAFU-412.2-1/22/12

1 Progetto posto in consultazione

Il 27 marzo 2024 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.1), che è durata fino al 5 luglio 2024.

Con la revisione parziale dell’OCP, il Consiglio federale intende attuare come segue le disposizioni modificate della legge riveduta del 16 dicembre 2022 sulla caccia (LCP):

 art. 7a cpv. 1 e 2 LCP: regolazione proattiva delle colonie di stambecchi e dei branchi di lupi in autunno e in inverno da parte dei Cantoni;

 art. 12 cpv. 4 e 4bisLCP: regolazione reattiva dei branchi di lupi che hanno causato danni durante i mesi estivi;

 art. 12 cpv. 2 LCP: abbattimenti di singoli lupi che rappresentano una minaccia per le persone;

 art. 12 cpv. 5–7 e art. 13 cpv. 4–5 LCP: prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla

selvaggina, in particolare definizione delle misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito e dai castori agli impianti infrastrutturali, nonché del risarcimento di eventuali danni. Organizzazione della protezione del bestiame con aumento della competenza dei Cantoni e semplificazione delle procedure amministrative;

 art. 11a LCP: designazione dei corridoi faunistici d’importanza sovraregionale d’intesa con i Cantoni e regolamentazione per il mantenimento della loro funzionalità, inclusa la regolamentazione in materia di erogazione dei corrispondenti aiuti finanziari della Confederazione;

 art. 11 cpv. 6 LCP: regolamentazione in materia di erogazione degli aiuti finanziari della

Confederazione per la promozione degli spazi vitali nelle bandite federali e nelle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori;

 art. 3 cpv. 1 e art. 8 LCP: considerazione da parte dei Cantoni delle esigenze di protezione degli animali e di salute degli animali durante la caccia, in particolare per quanto riguarda il recupero di selvaggina ferita e la prevenzione di incidenti tra la selvaggina e le recinzioni agricole;

 art. 14 cpv. 1, 4 e 4bisLCP: istituzione di un centro di consulenza a sostegno delle autorità di

Confederazione e Cantoni per la risoluzione di conflitti con la selvaggina.

Le presenti disposizioni esecutive concernenti la revisione della LCP entreranno in vigore il 1º febbraio 2025. Alle presenti richieste, per quanto siano di natura finanziaria, sarà dato seguito con riserva della verifica dei compiti in corso.

6/81 BAFU-D-DCD83401/958