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Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 19 pagine
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Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)
Modifica del … Bozza per la procedura di consultazione, 27.03.2024 Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 febbraio 19881 sulla caccia è modificata come segue:
Art. 1a Recupero di selvaggina ferita
I Cantoni fanno in modo che sia garantito sostegno tempestivo e a regola d’arte a persone autorizzate alla caccia e autorità di polizia nel recupero della selvaggina rimasta ferita durante la caccia o in incidenti stradali.
Art. 4 cpv. 1 lett. a e b, cpv. 4 nonché art. 4 bise 4 ter
Abrogati
Art. 4a Regolazione dello stambecco
1Tramite decisione e previo consenso dell’UFAM, i Cantoni possono regolare le colonie di stambecchi secondo l’articolo 7a capoverso 1 lettera a della legge sulla caccia.
2Nella loro domanda all’UFAM, per ogni colonia di stambecchi indicano:
a. l’evoluzione della popolazione negli ultimi tre anni, fornendo il numero di:
1. nuovi nati,
2. giovani animali di entrambi i sessi di uno e due anni di età,
3. femmine di tre anni di età e più,
4. maschi di tre-cinque anni di età,
5. maschi di sei-dieci anni di età,
6. maschi di undici anni di età e più;
b. una motivazione sulla necessità di regolazione per:
1. prevenire danni allo spazio vitale, indicando l’impatto della popolazione di stambecchi sul bosco, se la regolazione è volta a prevenire danni al bosco di montagna, oppure
2. mantenere in buona salute la popolazione di selvaggina
c. il tipo di misure previste;
d. la popolazione finale auspicata.
3Per la regolazione di una colonia valgono le condizioni seguenti:
a. deve essere mantenuta a lungo termine la struttura naturale di sesso ed età;
b. almeno il 50 per cento degli animali abbattuti deve essere di sesso femminile.
4I Cantoni coordinano i rilevamenti annuali delle popolazioni e le autorizzazioni per gli interventi in colonie che si estendono su più Cantoni.
5L’UFAM rilascia l’autorizzazione al Cantone per un massimo di quattro anni per colonia.
Art. 4b Regolazione del lupo secondo l’articolo 7a capoverso 1 lettera b della legge sulla caccia
1Tramite decisione e previa autorizzazione dell’UFAM, secondo l’articolo 7a capoverso 1 lettera b della legge sulla caccia, i Cantoni possono regolare i lupi in branchi.
2Nella loro domanda all’UFAM indicano:
a. l’evoluzione della popolazione di lupi in relazione:
1. al numero di branchi e di coppie di lupi stanziali, al loro areale di attività negli ultimi 12 mesi, nonché alla loro appartenenza alle regioni di cui all’allegato 3,
RS ..........
1RS 922.01
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