Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 81 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 75Fedlex · Rapporto sui risultati

Riferimento: BAFU-412.2-1/22/12

Articolo / Tema Osservazione / Richiesta Partecipanti

1 Per l’esercizio ordinario della caccia vige un divieto di caccia notturna GL, SH, SZ, ZG, VS nel bosco. È fatta salva la caccia d’agguato. CFP 2 I Cantoni possono prevedere eccezioni per la caccia notturna al di

fuori del bosco.

Richiesta:

Completare come segue le spiegazioni sull’art. 3ter:

Cpv. 1: È considerato notte l’intervallo di tempo che intercorre tra un’ora

dopo il tramonto e un’ora prima dell’alba. L’abbattimento di specie esoti-

che (p. es. procione lavatore, cane procione) non è considerato caccia e

non è interessato da questo divieto.

Cpv. 2: Per prevenire i danni causati dalla selvaggina deve essere pos-

sibile cacciare di notte determinate specie quali, ad esempio, i cinghiali

su superfici aperte (p. es. superfici agricole) con fini di dissuasione.

1 Per l’esercizio ordinario della caccia agli ungulati vige il divieto di cac- OW cia notturna nel bosco.

2 I Cantoni possono prevedere eccezioni per la caccia notturna nel

bosco su superfici aperte.

1 Di notte è vietato l’esercizio ordinario della caccia nel bosco. LU 2 È considerato notte l’intervallo di tempo che intercorre tra un’ora dopo

il tramonto e un’ora prima dell’alba [calendario solunare, può anche es-

sere trattato nelle spiegazioni].

3 I Cantoni possono prevedere eccezioni al capoverso 1.

Art. 10d cpv. 6 6 L’UFAM promuove l’addestramento, la detenzione e l’impiego nonché AG, FR l’allevamento di cani da protezione del bestiame con i contributi finan- CDCA ziari seguenti:

a. superamento della verifica di idoneità all’impiego: 10 000 fran-

chi una tantum per cane;

b. detenzione di un cane da protezione del bestiame ricono-

sciuto in prossimità degli animali da reddito per tutto l’anno: 5000 franchi

l’anno per cane;

c. detenzione di un cane da protezione del bestiame riconosciuto in

prossimità degli animali da reddito soltanto durante l’estivazione:

2000 franchi l’anno per cane;

d. svolgimento della verifica di idoneità all’impiego tramite man-

dato di prestazioni pluriennale presso un’organizzazione nazionale ido-

nea (AGRIDEA): prezzi a copertura dei costi;

e. gestione di un libro genealogico per cani da protezione del

bestiame indipendentemente dalla razza: contributo forfettario di

20 000 franchi l’anno.

Art. 10f cpv. 3 I Cantoni fatturano annualmente all’UFAM entro il 31 dicembre le spese CDCA sostenute per le attività conformemente al capoverso 2.

Art. 10f cpv. 4 L’UFAM si assume l’80 per cento dei costi annui sostenuti dai Cantoni AG per i programmi cantonali di protezione del bestiame e delle api, in CDCA particolare per misure per la protezione del bestiame e delle api e per

misure d’emergenza secondo l’articolo 10c capoversi 1 e 2. I Cantoni

presentano all’UFAM entro il 31 gennaio una richiesta per i costi stimati.

L’UFAM comunica l’assunzione provvisoria dei costi entro 30 giorni. Alla

fine dell’anno, i Cantoni fatturano i costi effettivamente sostenuti in base

alla richiesta.

75/81 BAFU-D-DCD83401/958