Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 81 pagine

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Riferimento: BAFU-412.2-1/22/12

Articolo / Tema Osservazione / Richiesta Partecipanti

Art. 6biscpv. 1 «L’autorizzazione di tenere in cattività soltanto rapaci è accordata ProRaptOrnis

solamente se:»

Art. 6biscpv. 1 lett. d Cpv. 1 AG, AI, GL, GR, OW,

Completare con nuova lett. d come segue: SH, UR, VS

d. le conoscenze necessarie sono provate tramite l’esame di falconeria CFP, CGCA o una formazione equivalente. Società forestale svizzera,

CacciaSvizzera Art. 6biscpv. 2, cpv. 5 Cpv. 2 AG, AI, GL, GR, OW,

Modificare come segue lett. a e b. SH, UR, VS

a. in una voliera per la muta o in recinti con parte anteriore aperta du- CFP, CGCA rante la muta e la nidificazione; Società forestale

b. temporaneamente al trolley per garantire che gli uccelli non si feri- svizzera,

scano durante il volo; CacciaSvizzera

Nuovo cpv. 5

Introdurre nuovo cpv. 5 come segue:

5. è possibile lasciar volare liberamente rapaci e strigiformi per uno

scopo diverso dalla pratica della caccia con il falcone soltanto previa au-

torizzazione dell’amministrazione cantonale della caccia.

Completare le spiegazioni come segue:

Descrizione del termine «rapace»:

Il termine «rapace» nell’art. 6biscomprende tutti i rapaci in senso stretto

(Accipitriformes), i falconidi (Falconiformes) e gli strigiformi (Strigifor-

mes).

Sul nuovo cpv. 5:

Il volo libero presuppone un’autorizzazione dell’amministrazione

cantonale della caccia.

Art. 6biscpv. 2 lett. b. Stralciare la parola «temporaneamente». AI, NW

Art. 8 (posizione da Proposta di modifica (posizione da definire): «L’UFAM, previa approva- BE, SZ, VS, ZG definire) zione dei Cantoni, può autorizzare la messa in libertà di animali di spe- CFP

Messa in libertà cie protette già presenti in Svizzera ma localmente minacciate d’estin-

zione, o la cui diversità genetica è minacciata. Se la messa in libertà

mira al miglioramento della diversità genetica, inoltre, l’UFAM può per-

mettere ai Cantoni di ridurre in misura adeguata la popolazione locale

delle specie protette.»

Art. 8a e all. 1 Completare come segue la tabella nell’all. 1. AI, GL, GR, OW, UR,

Nome scientifico: Aix galericulata SH, VS, ZG Nome italiano: Anatra mandarina CGCA, CFP

Art. 8a cpv. 5 I Cantoni prendono provvedimenti, mediante allontanamento, affinché SVPO

gli effettivi degli animali di cui al capoverso 1 ritornati allo stato selvatico SAB

siano regolati e non si propaghino.; nella misura del possibile, li Organizzazioni allontanano se minacciano la diversità delle specie indigene. Essi ne orientate all’utilizzo informano l’UFAM. Per quanto necessario, l’UFAM coordina detti (USC, PSL,

provvedimenti. Produttori svizzeri di bestiame bovino, SHP, BOSS, Vacca Madre Svizzera, FSAO, CIMP,

USDCR, ASMS, Swiss Beef,

73/81 BAFU-D-DCD83401/958