Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 81 pagine

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Riferimento: BAFU-412.2-1/22/12

Articolo / Tema Osservazione / Richiesta Partecipanti

c. cornacchia nera, corvo, gazza e ghiandaia: periodo di protezione dal TG

16 febbraio al 31 luglio; per le cornacchie nere e i corvi presenti in CDCA, COSAC stormo non vi è alcun periodo di protezione sulle colture agricole che

rischiano di essere danneggiate dalla semina al raccolto.

c. cornacchia nera, corvo, gazza e ghiandaia: periodo di protezione dal SZ, ZG

16 febbraio al 31 luglio; per le cornacchie nere e i corvi presenti in CFP

stormo non vi è alcun periodo di protezione sulle colture agricole che

rischiano di essere danneggiate.

Art. 3biscpv. 4 La Confederazione si assume al massimo il 50 per cento dei costi della TG

pianificazione cantonale per la separazione delle utilizzazioni, che

consente un’attività illimitata dei castori.

Art. 4 cpv. 1 lett. g g. causano forti perdite nell’ambito dell’esercizio delle regalie cantonali JU

della caccia e della pesca. Associazione svizzera dei pescatori professionisti

Stralciare lett. g. Non sussiste una base legale. Pro Natura e organizzazioni di simili vedute (Pro Natura, Pusch, GLS, Bird Life, WWF, TIR, oejv.ch)

Art. 4 cpv. 2 lett. e Completamento: «...sull’effettivo nonché sulle altre specie protette e sui Pro Natura e

loro spazi vitali;» organizzazioni di simili vedute (Pro Natura, Pusch, PSA, GLS, Bird Life, WWF, oejv.ch)

Art. 4b cpv. 3 lett. d «d. un comportamento strano dei lupi sussiste laddove i lupi, singolar- AI, GL, GR, OW, UR

mente o in gruppo: CGCA

1. aggirano ripetutamente recinzioni o cani per la protezione del be-

stiame impiegati a regola d’arte;

2. uccidono un animale delle specie bovina o equina, un camelide del

nuovo mondo, un cervo tenuto in cattività o un suino al pascolo o se tale

animale deve essere abbattuto di emergenza;

3. predano animali da reddito agricoli che si trovano in stalle o in una

corte di un’area aziendale; oppure

4. assumono un comportamento con un potenziale di rischio elevato nei

confronti di persone.»

Art. 4b cpv. 9 «L’UFAM garantisce un controllo dell’efficacia e un accompagnamento PS

scientifico delle misure di regolazione della popolazione di lupi tramite la

fondazione KORA o altre istituzioni scientifiche idonee. Gli effetti degli

interventi sulla popolazione di lupi (identificazione genetica e branco di

appartenenza degli animali abbattuti) nonché la situazione dei danni

nella successiva stagione di estivazione devono essere comunicati

regolarmente, in modo tempestivo e trasparente, all’opinione pubblica.»

Art. 4e cpv. 1 Cpv. 1 AI, GL, GR, OW, SZ,

1 Se necessario pPer proteggere sufficientemente i mammiferi e gli uc- UR, ZG

celli selvatici dai disturbi provocati dalle attività ricreative e dal turismo, i CGCA

Cantoni hanno facoltà di definire zone di tranquillità per la selvaggina e i

percorsi e sentieri utilizzabili al loro interno.

Cpv. 2

2 Nel definire dette zone, i Cantoni tengono conto del collegamento tra

queste zone e le bandite di caccia e le riserve per gli uccelli federali e

cantonali e I Cantoni vigilano affinché la popolazione possa contribuire

in modo adeguato alla definizione di tali zone, percorsi e sentieri.

72/81 BAFU-D-DCD83401/958