Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 81 pagine
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Riferimento: BAFU-412.2-1/22/12
Articolo / Tema Osservazione / Richiesta Partecipanti
c. cornacchia nera, corvo, gazza e ghiandaia: periodo di protezione dal TG
16 febbraio al 31 luglio; per le cornacchie nere e i corvi presenti in CDCA, COSAC stormo non vi è alcun periodo di protezione sulle colture agricole che
rischiano di essere danneggiate dalla semina al raccolto.
c. cornacchia nera, corvo, gazza e ghiandaia: periodo di protezione dal SZ, ZG
16 febbraio al 31 luglio; per le cornacchie nere e i corvi presenti in CFP
stormo non vi è alcun periodo di protezione sulle colture agricole che
rischiano di essere danneggiate.
Art. 3biscpv. 4 La Confederazione si assume al massimo il 50 per cento dei costi della TG
pianificazione cantonale per la separazione delle utilizzazioni, che
consente un’attività illimitata dei castori.
Art. 4 cpv. 1 lett. g g. causano forti perdite nell’ambito dell’esercizio delle regalie cantonali JU
della caccia e della pesca. Associazione svizzera dei pescatori professionisti
Stralciare lett. g. Non sussiste una base legale. Pro Natura e organizzazioni di simili vedute (Pro Natura, Pusch, GLS, Bird Life, WWF, TIR, oejv.ch)
Art. 4 cpv. 2 lett. e Completamento: «...sull’effettivo nonché sulle altre specie protette e sui Pro Natura e
loro spazi vitali;» organizzazioni di simili vedute (Pro Natura, Pusch, PSA, GLS, Bird Life, WWF, oejv.ch)
Art. 4b cpv. 3 lett. d «d. un comportamento strano dei lupi sussiste laddove i lupi, singolar- AI, GL, GR, OW, UR
mente o in gruppo: CGCA
1. aggirano ripetutamente recinzioni o cani per la protezione del be-
stiame impiegati a regola d’arte;
2. uccidono un animale delle specie bovina o equina, un camelide del
nuovo mondo, un cervo tenuto in cattività o un suino al pascolo o se tale
animale deve essere abbattuto di emergenza;
3. predano animali da reddito agricoli che si trovano in stalle o in una
corte di un’area aziendale; oppure
4. assumono un comportamento con un potenziale di rischio elevato nei
confronti di persone.»
Art. 4b cpv. 9 «L’UFAM garantisce un controllo dell’efficacia e un accompagnamento PS
scientifico delle misure di regolazione della popolazione di lupi tramite la
fondazione KORA o altre istituzioni scientifiche idonee. Gli effetti degli
interventi sulla popolazione di lupi (identificazione genetica e branco di
appartenenza degli animali abbattuti) nonché la situazione dei danni
nella successiva stagione di estivazione devono essere comunicati
regolarmente, in modo tempestivo e trasparente, all’opinione pubblica.»
Art. 4e cpv. 1 Cpv. 1 AI, GL, GR, OW, SZ,
1 Se necessario pPer proteggere sufficientemente i mammiferi e gli uc- UR, ZG
celli selvatici dai disturbi provocati dalle attività ricreative e dal turismo, i CGCA
Cantoni hanno facoltà di definire zone di tranquillità per la selvaggina e i
percorsi e sentieri utilizzabili al loro interno.
Cpv. 2
2 Nel definire dette zone, i Cantoni tengono conto del collegamento tra
queste zone e le bandite di caccia e le riserve per gli uccelli federali e
cantonali e I Cantoni vigilano affinché la popolazione possa contribuire
in modo adeguato alla definizione di tali zone, percorsi e sentieri.
72/81 BAFU-D-DCD83401/958