Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 81 pagine
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Riferimento: BAFU-412.2-1/22/12
Articolo / Tema Osservazione / Richiesta Partecipanti
swissherdbook, VOS, ASR, Braunvieh Schweiz,
COFICHEV, HOSIG BWB, IG OSS,
ZVCH, APTdaiGP) Art. 10a Le strategie di tutela del lupo e della lince vanno urgentemente AI, BE, BL, BS, GL, Strategie di tutela rielaborate. In particolare, i criteri delle misure contro le linci secondo GR, JU, NE, NW, (lince, lupo) l’art. 9a vanno rielaborati in funzione delle attuali caratteristiche OW, SH, SZ, UR, ZG
giuridiche ed effettive. CGCA, CFP Art. 10c cpv. 5 5 (nuovo) I Cantoni integrano la protezione del bestiame e delle api AG
nella consulenza agricola che forniscono. Definiscono i contenuti neces- CDCA
sari dei piani di protezione del bestiame, li autorizzano ed effettuano
controlli conformemente all’articolo 10e.
AG: qualora non definiscano un piano cantonale di protezione del
bestiame.
Art. 10c cpv. 5 Sul tema della responsabilità di allevatori e apicoltori è necessario un AI, GL, GR, OW, UR Spiegazioni nuovo cpv. 5. CGCA
Art. 10c cpv. 6 L’indicazione sulla responsabilità della consulenza agricola cantonale va AI, GL, GR, OW, UR Spiegazioni integrata in questo articolo. CGCA
Art. 10c lett. e […] in caso di ovini, caprini e suini al pascolo, almeno 90 105 cm; in COSAC
Spiegazioni caso di alpaca, almeno 120 cm, […].
p. es. art. 3ter La caccia di tassi e cinghiali è possibile quasi esclusivamente di notte; BL, BS
Divieto di caccia pertanto, in generale deve rimanere possibile su superfici aperte. In casi
notturna motivati i Cantoni devono poter concedere deroghe al divieto di caccia
notturna nel bosco.
Richiesta di modifica: «Art. 3ter(nuovo) Divieto di caccia notturna AI, BE, OW, UR, SH 1 Per l’esercizio ordinario della caccia agli ungulati vige il divieto di cac- CGCA
cia notturna nel bosco.
2 I Cantoni possono prevedere eccezioni per la caccia notturna nel bo-
sco.»
La notte è considerato periodo di riposo per gli animali selvatici. Cervi, GR
caprioli e camosci erano animali originariamente attivi di giorno e al cre-
puscolo, che però sono diventati sempre più attivi di notte a causa
dell’uso intensivo del territorio, delle attività umane del tempo libero e
della caccia. Di conseguenza, l’assunzione di cibo per questi animali si
sposta sensibilmente nella fascia notturna. Per ridurre i disturbi arrecati
di notte agli animali selvatici e dare loro la possibilità di brucare su su-
perfici aperte, occorre introdurre un divieto generale di caccia notturna
per l’esercizio ordinario della caccia a cervi, caprioli e camosci. L’unica
eccezione è la caccia d’agguato, inoltre la caccia notturna deve poter
essere autorizzata dai Cantoni per la prevenzione di danni causati dai
cinghiali. Per la prevenzione di danni causati dalla selvaggina i Cantoni
devono anche poter prevedere l’abbattimento notturno di singoli cervi,
caprioli e camosci.
Richiesta: introdurre nuovo art. 3tercon il testo seguente:
Art. 3terDivieto di caccia notturna
1 Per l’esercizio ordinario della caccia a camosci, caprioli e cervi vige
un divieto generale di caccia notturna.
2 I Cantoni possono prevedere eccezioni per l’abbattimento notturno di
singoli esemplari allo scopo di prevenire danni causati dalla selvaggina.
74/81 BAFU-D-DCD83401/958