Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 81 pagine

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Riferimento: BAFU-412.2-1/22/12

Articolo / Tema Osservazione / Richiesta Partecipanti

Art. 10f cpv. 5 L’UFAM si assume il 100 per cento dei costi per l’allevamento, AG

l’addestramento e l’impiego di cani da protezione del bestiame nonché CDCA per l’organizzazione e lo svolgimento della verifica di idoneità all’impiego

volta al riconoscimento dei cani da protezione del bestiame secondo

l’articolo 10d.

Art. 10f cpv. 6 L’UFAM può sostenere organizzazioni d’importanza nazionale che AG

forniscono alle autorità e alle cerchie interessate informazioni e CDCA consulenza in materia di protezione del bestiame e delle api. Può fare

appello a tali organizzazioni per il coordinamento intercantonale delle

misure nonché quali centri di consulenza, documentazione e ricerca.

Art. 11 Abrogazione della disposizione secondo cui i compiti della polizia della CDCA

caccia possono essere affidati alle guardie di confine.

Art. 12 Cpv. 4 (nuovo) I compiti delle istituzioni che ricevono contributi finanziari SSBF

dall’UFAM secondo i capoversi 1 e 2 comprendono in particolare:

a. lo sviluppo e la standardizzazione di metodi per la registrazione delle

popolazioni di selvaggina e dei relativi effetti sullo spazio vitale;

c. il monitoraggio delle popolazioni di grandi predatori, castori e lontre, la

documentazione del loro ruolo nell’ecosistema nonché la registrazione

dei danni e degli effetti da essi causati;

d. il monitoraggio delle popolazioni di specie difficili da rilevare;

e. lo svolgimento di progetti di ricerca applicati con animali selvatici.

Detenzione di rapaci La legislazione in materia di caccia comprende numerose denomina- ProRaptOrnis

zioni differenti delle suddette specie di uccelli. L’art. 5 cpv. 3 lett. f parla

di «rapaci diurni», la lett. h di «strigiformi» e il titolo dell’art. 6bisdi «ra-

paci per falconeria».

Sarebbe auspicabile un’uniformazione. Proponiamo «rapace» quale

denominazione generale degli uccelli corrispondenti.

Brucatura da Per la brucatura da selvaggina e le misure di protezione per alberi FSPC selvaggina giovani servono misure di risarcimento supplementari.

Cani da caccia Completare art. 75 cpv. 1 lett. c OPAn: AI, GL, GR, OW, SH,

c. nella funzione di riporto / e di ferma. UR, VS CFP, CGCA

CacciaSvizzera

Completare art. 77 OPAn: AI, GL, GR, OW, SH,

[...]; per la valutazione della responsabilità di cani da caccia riconosciuti UR, VS secondo l’articolo xy OCP è considerato lo scopo del loro impiego per la CGCA, CFP ricerca e l’inseguimento di animali selvatici. CacciaSvizzera

5.2 OBAF

Tabella 5-2 Compendio delle richieste supplementari concernenti l’OBAF

Introducendo questa disposizione, la pratica in aumento degli sport in-

vernali fuori dalle piste avrebbe ripercussioni negative sulle popolazioni

di animali selvatici in montagna. Ad oggi le popolazioni della maggior

parte degli animali selvatici nella regione di montagna starebbero bene

nonostante l’aumento delle attività all’aperto.

5.3 ORUAM

Per la revisione parziale dell’ORUAM non sono pervenute richieste supplementari.

76/81 BAFU-D-DCD83401/958