Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/24: Revisione Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche · 12 pagine
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Procedura di consultazione riguardante la modifica dell’ordinanza concernente la relazione sulle questioni
climatiche
standard per la rendicontazione sulla sostenibilità e sul clima elaborati dall’«International Sustainability Standards Board» (ISSB) anziché fare riferimento nel testo dell’ordinanza a una norma riconosciuta a livello internazionale.
Una critica ricorrente concerne l’ordine di apparizione delle norme all’articolo 3 capoverso 1 ed è accompagnata dalla richiesta di anteporre la menzione della norma europea, dato che gli standard europei («European Sustainability Reporting Standards», ESRS) contemplano il principio della doppia materialità (ad es. Alliance Sud, BirdLife, Brücke, GDS, ethos, SPM, Greenpeace, ACES, Alliance Climatique, Multinazionali responsabili, négaWatt, Noé21, SKF, PS, SWISSAID, Pro Natura, Public Eye, terre des hommes, ATA e WWF).
Numerosi pareri esigono una concretizzazione delle disposizioni concernenti la relazione sulle questioni climatiche basate su «norme internazionali». SSF ritiene che il rapporto esplicativo dovrebbe menzionare a titolo esemplificativo i singoli standard in maniera
generale e non presentarne distintamente, e poi approfondirne nel dettaglio parti specifiche. Inoltre il rapporto esplicativo dovrebbe citare anche lo standard della «Global Reporting Initiative» (GRI) affinché sia riconosciuto a pieno titolo quale standard equivalente di
rendicontazione (ad es. BL, BS, economiesuisse, ethos, Forum PMI, metal.suisse, ASB,
scienceindustries, USS, SSF, swisscleantech e UBCS).
3.3.1.3.3 Doppia materialità
Affinché le relazioni secondo l’ISSB soddisfino il principio della doppia materialità, alcuni partecipanti suggeriscono di combinare questa norma con gli standard GRI (ad es. ethos e LU). In una presa di posizione si propone invece di modificare il progetto in modo tale che la relazione contempli esclusivamente la materialità finanziaria (Chubb).
3.3.1.4 Adempimento dell’obbligo di pubblicazione
3.3.1.4.1 Portata della relazione
Alcuni partecipanti caldeggiano l’estensione della portata della relazione sulle questioni climatiche (ad es. Alliance Sud, BirdLife, Brücke, GDS, Greenpeace, ACES, Alliance
Climatique, KGS, Multinazionali responsabili, négaWatt, Noé21; Pro Natura, Public Eye,
SKF, PS, SWISSAID, ATA e WWF). Nella relazione non dovrebbero confluire soltanto metriche di tipo quantitativo ma anche dichiarazioni qualitative. In aggiunta, all’articolo 3 capoverso 2 si dovrebbe rinunciare del tutto all’impiego di formulazioni concessive («laddove possibile e opportuno»). I Cantoni AG, JU, SO, NE, VD e VS chiedono che l’articolo 3 capoverso 2 sia modificato in modo tale che distingua diversi generi di misure per la
riduzione delle emissioni di gas serra (ad es. riduzione diretta, compensazione ed emissioni negative).
3.3.1.4.2 Cronoprogramma
In merito alla portata delle informazioni da indicare nei cronoprogrammi, i pareri sono
discordanti. Ad esempio, si richiede che l’articolo 3 capoverso 3 lettera a menzioni
esplicitamente l’obiettivo di temperatura definito dall’Accordo di Parigi sul clima e l’obiettivo del saldo netto pari a zero entro il 2050 adottato dalla Svizzera. Inoltre nello stesso
capoverso dovrebbero figurare anche gli obiettivi intermedi per il 2040 e per i periodi 2031– 2040 e 2041–2050, sanciti dalla LOCli.
Alcuni pareri accolgono con favore il requisito secondo cui all’interno dei cronogrammi per le imprese del settore finanziario gli obiettivi di riduzione debbano essere specifici per classi di investimento e settori (ad es. WWF, Greenpeace e Alliance Climatique). Altri partecipanti