Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/24: Revisione Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche · 12 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati
Procedura di consultazione riguardante la modifica dell’ordinanza concernente la relazione sulle questioni
climatiche
PS, Public Eye, terre des hommes, ATA e WWF). Pertanto preferiscono che si mantenga la prima variante.
3.3.1.8 Pubblicazione della relazione
In sede di consultazione sono pervenute anche proposte relative alla pubblicazione della relazione sulle questioni climatiche. Nello specifico, sono state espresse le esigenze di precisazione e integrazione illustrate di seguito.
Alcuni partecipanti giudicano eccessiva la disposizione secondo cui il formato elettronico deve consentire la pubblicazione su una piattaforma internazionale (ad es. SSF). Oltre a essere pubblicati nella relazione sugli aspetti extrafinanziari secondo gli articoli 964a–964c CO, i cronoprogrammi dovrebbero essere pubblicati anche come rapporti a sé stanti. Una soluzione, questa, che secondo i suoi fautori sarebbe giustificata dalla fondamentale
importanza che i cronoprogrammi rivestono in qualità di strumenti di gestione e attribuzione delle responsabilità orientati al futuro (ad es. BirdLife, SPM, Greenpeace, Alliance
Climatique, négaWatt, Noé21, PS, SWISSAID, ATA e WWF). Inoltre i cronoprogrammi dovrebbero essere aggiornati periodicamente. In vista dell’atteso aumento del numero di cronoprogrammi, alcuni partecipanti sono dell’avviso che la Confederazione abbia il dovere di assicurare alle imprese svizzere del settore finanziario l’accesso a piattaforme
internazionali dedicate alle informazioni aziendali e debba promuovere la pubblicazione delle stesse su tali piattaforme.
3.3.1.9 Verifica esterna ed esecuzione
Tre partiti (PEV, I Verdi e PS) nonché molti rappresentanti di ambienti interessati e altri partecipanti (ad es. BirdLife, SPM, Greenpeace, KGS, Noé21, Pro Natura, ATA e WWF) deplorano che il progetto non stabilisca un sistema di vigilanza volto a verificare
l’adempimento delle disposizioni e a garantirne l’esecuzione.
3.3.1.10 Entrata in vigore e termini transitori
In considerazione degli attesi sviluppi della legislazione europea e della revisione del CO, diversi partecipanti giudicano troppo prematura l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica prevista per il 1° gennaio 2026 (AMAS, BL, economiesuisse, EXPERTsuisse, GE, Centrale delle banche cantonali svizzere per le obbligazioni fondiarie, ASB,
scienceindustries, SG, SSF, Swiss Medtech, swisscleantech, Swiss Holdings, swissmem e ASA). Di conseguenza, chiedono l’introduzione di una periodo transitorio dall’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza, della durata di uno o due anni. AMAS suggerisce di introdurre una disposizione intesa a verificare l’attuazione pratica dell’ordinanza due anni dopo la sua entrata in vigore e, se necessario, di apportare eventuali adeguamenti.
3.3.2 Argomenti degli oppositori
3.3.2.1 Onere a carico delle imprese
Il Cantone SG e l’usam respingono il progetto in quanto reputano che gli adeguamenti previsti implichino un onere aggiuntivo sproporzionato per le imprese, esulino dalla semplice richiesta di precisazioni e comprendano aggiustamenti materiali. Anche a parere di
alliancefinance il vantaggio che si trarrebbe dalla modifica proposta non ne giustificherebbe l’onere amministrativo.
3.3.2.2 Conformità con le norme internazionali
I rappresentanti di piccole e medie imprese respingono il progetto, nonostante non siano di principio contrari alle modifiche dell’ordinanza proposte. Essi lamentano in particolare che si riconosca la validità alternativa della norma relativa alla rendicontazione societaria di