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Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 3 pagine

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Ordinanza sul traffico di rifiuti «%ASFF_YYYY_ID»

4. rifiuti edili combustibili non selezionati e relative frazioni trattate riciclabili energeticamente,

5. rifiuti biogeni raccolti separatamente provenienti dalle economie domestiche come pure rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di giardini e parchi da parte di imprese; sono fatti salvi i rifiuti di legno;

d. i rifiuti non sono esportati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l’esportazione di:

2. scorie dell’incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti combustibili importati non raccolti separatamente provenienti dalle economie domestiche e dalle imprese, come rifiuti solidi urbani e rifiuti ingombranti, nonché le relative frazioni trattate riciclabili energicamente, la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di importazione,

2bisscorie dell’incenerimento di rifiuti edili importati, combustibili e non selezionati nonché le relative frazioni trattate riciclabili energeticamente, la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di importazione,

4. materiale di scavo e di sgombero non inquinato destinato a una discarica nella regione di confine.

Art. 29 cpv. 1

1I rifiuti possono transitare dalla Svizzera soltanto se il transito è stato notificato all’UFAM e se questi non lo ha vietato entro 5 giorni dalla conferma dell’avvenuta ricezione del modulo di notifica da parte dell’autorità competente dello Stato importatore.

Art. 31 cpv. 1, nota a piè di pagina

1Per l’esportazione, l’importazione e il transito di rifiuti, fatto salvo il capoverso 7, devono essere utilizzati i relativi moduli di notifica e di accompagnamento internazionali previsti dai seguenti atti normativi:

c. allegato I A e I B del regolamento (CE) n. 1013/20062.

Inserire dopo il titolo del capitolo 4

Art. 36a Autorità competente e corrispondente per la Convenzione di

Basilea

L’UFAM è l’autorità competente e il corrispondente di cui all’articolo 5 della Convenzione di Basilea.

2 Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

14 giu. 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2020/2174, GU L 433 del 22.12.2020, pag. 19.