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Consultazione 2024/31: Ordinanza sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale (OCAF) · 7 pagine
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Organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale. O «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 11 Attività in caso di crisi
In caso di crisi, lo stato maggiore centrale permanente assume i seguenti compiti:
a. sostiene il dipartimento responsabile nel coinvolgimento di altri organi federali, cantonali e di terzi;
b. può consigliare e accompagnare nello svolgimento delle loro attività altri organi e stati maggiori dell’Amministrazione federale interessati;
c. assicura un punto di contatto sempre raggiungibile per l’organizzazione di crisi;
d. assicura la valutazione della situazione per lo SMCPS e lo SMCOp;
e. assicura l’analisi integrata della situazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche e autorità all’estero;
f. tiene una panoramica degli stati maggiori dell’Amministrazione federale in azione e delle loro competenze;
g. trasmette le richieste delle unità amministrative e dei Cantoni agli organi competenti;
h. assicura la gestione federale delle risorse e coordina l’impiego delle risorse nazionali e internazionali;
i. allestisce una panoramica dei mandati del Consiglio federale rilevanti nel contesto di crisi;
j. informa regolarmente i membri della Conferenza dei segretari generali sulle sue attività;
k. sostiene il coordinamento delle attività d’informazione interne ed esterne del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale.
Art. 12 Attività per la preparazione alle crisi
1Nel quadro dello stato maggiore centrale permanente, l’UFPP assume i seguenti compiti per la preparazione alle crisi:
a. mette a disposizione una lista dei punti di contatto;
b. assicura, in collaborazione con la CaF, il coinvolgimento di altri organi federali, cantonali e di terzi;
c. assicura un’infrastruttura di condotta protetta per lo SMCPS e lo SMCOp;
d. assicura la comunicazione sulla base dei sistemi di comunicazione congiunti di Confederazione, Cantoni e terzi conformemente agli articoli 18-21 della legge federale del 20 dicembre 20192 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;
e. gestisce il sistema d’informazione Presentazione elettronica della situazione;