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Consultazione 2024/31: Ordinanza sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale (OCAF) · 7 pagine

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Organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale. O «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 11 Attività in caso di crisi

In caso di crisi, lo stato maggiore centrale permanente assume i seguenti compiti:

a. sostiene il dipartimento responsabile nel coinvolgimento di altri organi federali, cantonali e di terzi;

b. può consigliare e accompagnare nello svolgimento delle loro attività altri organi e stati maggiori dell’Amministrazione federale interessati;

c. assicura un punto di contatto sempre raggiungibile per l’organizzazione di crisi;

d. assicura la valutazione della situazione per lo SMCPS e lo SMCOp;

e. assicura l’analisi integrata della situazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche e autorità all’estero;

f. tiene una panoramica degli stati maggiori dell’Amministrazione federale in azione e delle loro competenze;

g. trasmette le richieste delle unità amministrative e dei Cantoni agli organi competenti;

h. assicura la gestione federale delle risorse e coordina l’impiego delle risorse nazionali e internazionali;

i. allestisce una panoramica dei mandati del Consiglio federale rilevanti nel contesto di crisi;

j. informa regolarmente i membri della Conferenza dei segretari generali sulle sue attività;

k. sostiene il coordinamento delle attività d’informazione interne ed esterne del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale.

Art. 12 Attività per la preparazione alle crisi

1Nel quadro dello stato maggiore centrale permanente, l’UFPP assume i seguenti compiti per la preparazione alle crisi:

a. mette a disposizione una lista dei punti di contatto;

b. assicura, in collaborazione con la CaF, il coinvolgimento di altri organi federali, cantonali e di terzi;

c. assicura un’infrastruttura di condotta protetta per lo SMCPS e lo SMCOp;

d. assicura la comunicazione sulla base dei sistemi di comunicazione congiunti di Confederazione, Cantoni e terzi conformemente agli articoli 18-21 della legge federale del 20 dicembre 20192 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;

e. gestisce il sistema d’informazione Presentazione elettronica della situazione;

2 RS 520.1