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Consultazione 2024/31: Ordinanza sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale (OCAF) · 7 pagine

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Organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale. O «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 14 Collaborazione durante una crisi

1Gli stati maggiori di crisi delle unità amministrative sono tenuti a collaborare. Si sostengono e si informano a vicenda.

2Armonizzano la loro attività con il lavoro dell’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale.

3Tutti gli stati maggiori di crisi utilizzano possibilmente il sistema d’informazione Presentazione elettronica della situazione per tracciare un quadro comune della situazione.

4Informano il punto di contatto dello stato maggiore centrale permanente quando:

a. si delinea o è in atto una crisi nel loro ambito di competenza;

b. cambia lo stato di attivazione della loro organizzazione di crisi;

c. la situazione subisce forti cambiamenti;

d. pianificano o adottano delle misure.

Sezione 6: Coinvolgimento dei Cantoni e del mondo scientifico

Art. 15 Cantoni

1I Cantoni possono designare ciascuno un punto di contatto in caso di crisi per il segretariato dello stato maggiore centrale permanente.

2Possono contattare il punto di contatto dello stato maggiore centrale permanente quando:

a. si delinea o è in atto una crisi nel loro ambito di competenza;

b. cambia lo stato di attivazione di un’organizzazione cantonale di crisi;

c. la situazione attuale subisce forti cambiamenti;

d. pianificano o adottano delle misure.

Art. 16 Mondo scientifico

1Se necessario, il Consiglio federale istituisce un organo scientifico consultivo. L’istituzione avviene su decisione.

2La decisione istitutiva regola:

a. la nomina dei membri;

b. l’organizzazione;

c. l’annessione all’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale;

d. le prestazioni e le indennità;

e. la comunicazione con l’opinione pubblica;

f. la confidenzialità e la protezione delle informazioni.

3L’impiego di un organo scientifico consultivo ha una durata limitata.