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Consultazione 2024/31: Ordinanza sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale (OCAF) · 7 pagine

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Organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale. O «%ASFF_YYYY_ID»

3I due stati maggiori di crisi sono coadiuvati da uno stato maggiore centrale permanente.

Art. 3 Impiego dei due stati maggiori di crisi

1Il Consiglio federale impiega lo SMCPS quando lo Stato, la società o l’economia sono minacciati da un pericolo imminente tale da non poter essere gestito con le strutture esistenti. Stabilisce inoltre un dipartimento responsabile.

2Il dipartimento responsabile impiega lo SMCOp.

Art. 4 Scioglimento dei due stati maggiori di crisi

1Il dipartimento responsabile chiede al Consiglio federale di concludere l’impiego dello SMCPS quando il pericolo di cui all’articolo 3 capoverso 1 è rientrato.

2Il dipartimento responsabile assicura che i lavori successivi vengano trasferiti agli organi competenti.

Sezione 2: Stato maggiore di crisi politico-strategico

Art. 5 Compiti

1Lo SMCPS valuta la situazione politico-strategica ed elabora opzioni d’intervento e basi decisionali all’attenzione del Consiglio federale.

2Sostiene il dipartimento responsabile nella preparazione di proposte corrispondenti al Consiglio federale.

3Assume inoltre i seguenti compiti:

a. coordina la gestione di crisi dell’Amministrazione federale;

b. emana direttive politico-strategiche per la gestione operativa delle crisi.

Art. 6 Composizione

1Lo SMCPS è composto:

a. dai segretari generali dei dipartimenti toccati;

b. dai vicecancellieri;

c. dal direttore dell’Amministrazione federale delle finanze;

d. dal direttore dell’Ufficio federale di giustizia (UFG);

e. dal segretario di Stato della Segreteria di stato dell’economia.

2Il dipartimento responsabile può coinvolgere con funzione consultiva:

a. il Cancelliere federale;

b. rappresentanti di altri uffici federali;

c. rappresentanti dei Cantoni;