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Consultazione 2024/31: Ordinanza sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale (OCAF) · 7 pagine
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Organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale. O «%ASFF_YYYY_ID»
3I due stati maggiori di crisi sono coadiuvati da uno stato maggiore centrale permanente.
Art. 3 Impiego dei due stati maggiori di crisi
1Il Consiglio federale impiega lo SMCPS quando lo Stato, la società o l’economia sono minacciati da un pericolo imminente tale da non poter essere gestito con le strutture esistenti. Stabilisce inoltre un dipartimento responsabile.
2Il dipartimento responsabile impiega lo SMCOp.
Art. 4 Scioglimento dei due stati maggiori di crisi
1Il dipartimento responsabile chiede al Consiglio federale di concludere l’impiego dello SMCPS quando il pericolo di cui all’articolo 3 capoverso 1 è rientrato.
2Il dipartimento responsabile assicura che i lavori successivi vengano trasferiti agli organi competenti.
Sezione 2: Stato maggiore di crisi politico-strategico
Art. 5 Compiti
1Lo SMCPS valuta la situazione politico-strategica ed elabora opzioni d’intervento e basi decisionali all’attenzione del Consiglio federale.
2Sostiene il dipartimento responsabile nella preparazione di proposte corrispondenti al Consiglio federale.
3Assume inoltre i seguenti compiti:
a. coordina la gestione di crisi dell’Amministrazione federale;
b. emana direttive politico-strategiche per la gestione operativa delle crisi.
Art. 6 Composizione
1Lo SMCPS è composto:
a. dai segretari generali dei dipartimenti toccati;
b. dai vicecancellieri;
c. dal direttore dell’Amministrazione federale delle finanze;
d. dal direttore dell’Ufficio federale di giustizia (UFG);
e. dal segretario di Stato della Segreteria di stato dell’economia.
2Il dipartimento responsabile può coinvolgere con funzione consultiva:
a. il Cancelliere federale;
b. rappresentanti di altri uffici federali;
c. rappresentanti dei Cantoni;