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Consultazione 2024/31: Ordinanza sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale (OCAF) · 7 pagine
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Organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale. O «%ASFF_YYYY_ID»
4La CaF è il punto di contatto della Confederazione per la consulenza scientifica durante una crisi. Adotta le misure preparatorie per il coinvolgimento del mondo scientifico.
Sezione 7: Comunicazione di crisi
Art. 17
1La CaF coordina la comunicazione di crisi del Consiglio federale (art. 10a e 34 LOGA).
2Nell’adempimento del suo obbligo di informazione secondo l’articolo 180 capoverso 2 Cost e degli articoli 10 e 11 LOGA, il Consiglio federale tiene conto del particolare bisogno di informazione dell’opinione pubblica in tempo di crisi.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 18 Abrogazione di un altro atto normativo
Le Istruzioni del 21 giugno 20193 concernenti la gestione delle crisi nell’Amministrazione federale sono abrogate.
Art. 19 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il … .
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi
3 FF 2019 3837