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Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 10 pagine
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Ordinanza sulla cibersicurezza 120.73
Art. 7 Analisi tecnica di ciberincidenti e ciberminacce
1L’UFCS gestisce il team nazionale di risposta alle emergenze informatiche (Computer Emergency Response Team [CERT]), che svolge in particolare i seguenti compiti:
a. gestione tecnica degli incidenti;
b. analisi di questioni tecniche;
c. identificazione e valutazione di ciberminacce.
2Per l’analisi dei ciberincidenti e delle ciberminacce l’UFCS gestisce un’infrastruttura resiliente che deve funzionare indipendentemente dal resto dell’informatica della Confederazione.
Art. 8 Priorizzazione della consulenza e del sostegno in caso di
ciberattacchi
1Se la richiesta di consulenza e sostegno in caso di ciberattacco supera le capacità dell’UFCS, questo può stabilire delle priorità per quanto riguarda i tempi e l’entità della consulenza e del sostegno forniti.
2A tale riguardo tiene conto della sicurezza e dell’ordine pubblici, del benessere della popolazione e del funzionamento dell’economia.
Art. 9 Divulgazione coordinata delle vulnerabilità
1L’UFCS assicura la divulgazione coordinata delle vulnerabilità secondo gli standard riconosciuti a livello internazionale.
2Fissa al produttore dell’hardware o del software interessato un termine di 90 giorni per eliminare le vulnerabilità.
3Può accorciare questo termine se una vulnerabilità:
a. mette a rischio il corretto funzionamento di infrastrutture critiche;
b. può essere sfruttata in modo particolarmente semplice per un ciberattacco; o
c. riguarda sistemi molto diffusi.
4Può prolungare il termine fissato se eliminare la vulnerabilità si rivela particolarmente complesso.
5Può già informare i gestori di infrastrutture critiche prima che le vulnerabilità vengano eliminate o divulgate.
6I capoversi 1–4 non si applicano alle vulnerabilità scoperte dall’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) nell’ambito dei suoi controlli