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Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 10 pagine

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Ordinanza sulla cibersicurezza 120.73

Art. 20 Trasmissione della segnalazione

Se la segnalazione non viene effettuata tramite il sistema di comunicazione dell’UFCS, questo informa la persona di contatto di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettera b di aver ricevuto la segnalazione e del suo contenuto.

Art. 21 Termine per registrare la segnalazione

1Se entro il termine di segnalazione di 24 ore non sono note tutte le informazioni necessarie, l’UFCS concede all’autorità o all’organizzazione interessata un termine di 14 giorni per completare la segnalazione.

2Se entro la scadenza del termine non sono disponibili tutte le informazioni necessarie, l’UFCS chiede all’autorità o all’organizzazione interessata di completarle immediatamente o di confermare che le informazioni non sono disponibili.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 22 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.