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Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 10 pagine
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Ordinanza sulla cibersicurezza 120.73
Art. 20 Trasmissione della segnalazione
Se la segnalazione non viene effettuata tramite il sistema di comunicazione dell’UFCS, questo informa la persona di contatto di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettera b di aver ricevuto la segnalazione e del suo contenuto.
Art. 21 Termine per registrare la segnalazione
1Se entro il termine di segnalazione di 24 ore non sono note tutte le informazioni necessarie, l’UFCS concede all’autorità o all’organizzazione interessata un termine di 14 giorni per completare la segnalazione.
2Se entro la scadenza del termine non sono disponibili tutte le informazioni necessarie, l’UFCS chiede all’autorità o all’organizzazione interessata di completarle immediatamente o di confermare che le informazioni non sono disponibili.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 22 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 23 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.