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Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 10 pagine

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Ordinanza sulla cibersicurezza 120.73

Art. 14 Fornitori di servizi

1I gestori di infrastrutture critiche possono notificare all’UFCS eventuali fornitori di servizi che vogliono partecipare allo scambio di informazioni.

2I fornitori di servizi devono registrarsi indicando la ragione sociale o il nome come pure i dati di contatto della persona registrata.

Art. 15 Trasmissione e utilizzo delle informazioni

1Le aziende e le autorità registrate trasmettono informazioni all’UFCS e stabiliscono se e a chi l’UFCS può a sua volta trasmettere le informazioni, qualora la trasmissione delle informazioni non fosse contemplata dalla legge.

2L’UFCS decide in merito alla pubblicazione delle informazioni autorizzate alla trasmissione sul sistema di comunicazione come pure sui sistemi d’informazione per lo scambio automatico.

3I destinatari delle informazioni devono garantire la protezione delle informazioni.

4I fornitori di servizi di gestori di infrastrutture critiche possono utilizzare le informazioni che ricevono esclusivamente per la protezione delle infrastrutture critiche.

Sezione 5: Obbligo di segnalazione

Art. 16 Eccezioni all’obbligo di segnalazione

1Le seguenti autorità e organizzazioni sono esentate dall’obbligo di segnalazione alle seguenti condizioni:

a. gli organi di cui all’articolo 74b capoverso 1 lettere b e c LSIn: se sono responsabili di meno di 1000 abitanti; è determinante la popolazione stabilmente risiedente;

b. le imprese di cui all’articolo 74b capoverso 1 lettera d LSIn, a condizione che:

1. in qualità di gestori di rete, produttori di energia elettrica, gestori di impianti elettrici di stoccaggio o di fornitori di servizi nell’ambito dell’elettricità secondo l’articolo 5a capoverso 1 e l’allegato 1a dell’ordinanza del 14 marzo 20084 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl) non siano tenute a rispettare né il livello di protezione A né il livello di protezione B,

4 RS 734.71