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Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 10 pagine
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120.73 Ordinanza sulla cibersicurezza
2. in qualità di esercenti di gasdotti secondo l’articolo 2 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 giugno 20215 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC) presentino negli ultimi cinque anni una media di energia trasportata inferiore a 400 GWh all’anno;
c. le imprese di cui all’articolo 74b capoverso 1 lettera n LSIn, a condizione che:
1. non debbano realizzare alcun sistema di gestione della sicurezza delle informazioni secondo gli articoli 2 e 4 e l’allegato II del regolamento (UE) 2023/2036 oppure secondo l’articolo 2 e l’allegato del regolamento (UE) 2022/16457,
2. non debbano applicare le direttive di cui al punto 1.7 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/19988 nel loro programma di sicurezza secondo gli articoli 2, 12, 13 o 14 del regolamento (CE) 300/20089;
d. le imprese ferroviarie come pure le imprese che gestiscono impianti di trasporto a fune, linee filoviarie, autobus e battelli di
5 RS 746.12
6Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/203 della Commissione del
27 ottobre 2022 che stabilisce le regole per l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi alla gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un
potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le organizzazioni di cui ai
regolamenti (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011 e (UE) 2015/340 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e per le autorità competenti di cui ai
regolamenti (UE) n. 748/2012, (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011, (UE) 2015/340 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e ai
regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 748/2012, (UE) n.
965/2012, (UE) n. 139/2014, (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/340 della
Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione.
7Regolamento delegato (UE) n. 2022/1645 della Commissione del 14 luglio 2022
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le imprese disciplinate dai regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e che modifica i regolamenti (UE) n.
748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione.
8Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1998 della Commissione del
5 novembre 2015 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea.
9Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002.