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Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 10 pagine
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120.73 Ordinanza sulla cibersicurezza
2Il CD CSN dispone di una segreteria che viene gestita dall’Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS).
Art. 4 Composizione del CD CSN
1Il CD CSN si compone di rappresentanti dei dipartimenti, della Cancelleria federale, dei Cantoni, del settore economico, della società e delle scuole universitarie.
2Il Consiglio federale nomina ogni cinque anni i membri del CD CSN, ad eccezione dei rappresentanti dei Cantoni che vengono designati dalla Conferenza dei Governi cantonali.
3Nomina il presidente tra i rappresentanti del settore economico, della società o delle scuole universitarie.
Art. 5 Compiti del CD CSN
Il CD CSN ha i seguenti compiti:
a. verificare la CSN almeno ogni cinque anni, contribuire al suo ulteriore sviluppo ed elaborare, se necessario, proposte di adeguamento;
b. elaborare le proposte relative alle priorità e alle tempistiche per l’attuazione delle misure della CSN d’intesa con gli attori indicati nella CSN;
c. valutare costantemente l’attuazione delle misure e informare il Consiglio federale e i Cantoni su eventuali ritardi;
d. presentare se necessario al Consiglio federale proposte per misure complementari;
e. presentare ogni anno al Consiglio federale, ai Cantoni e al pubblico un rapporto sull’attuazione della CSN.
Sezione 3: Compiti dell’UFCS
Art. 6 Richieste sui titolari
Per avvisare le autorità, le organizzazioni e le persone interessate in caso di ciberminacce imminenti o di ciberattacchi in corso, l’UFCS può richiedere i dati di contatto dei titolari dei nomi di dominio ai gestori dei registri dei nomi di dominio che rientrano nella competenza della Confederazione o sono subordinati a tali nomi di dominio.