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Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 10 pagine
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120.73 Ordinanza sulla cibersicurezza
(art. 36 segg. dell’ordinanza del 25 novembre 20152 sugli impianti di telecomunicazione). In tali casi, l’UFCOM informa l’UFCS.
7L’UFCS informa immediatamente l’UFCOM delle vulnerabilità scoperte negli impianti di telecomunicazione di cui all’articolo 3 lettera d della legge del 30 aprile 19973 sulle telecomunicazioni.
Art. 10 Sostegno alle autorità
L’UFC fornisce sostegno alle autorità della Confederazione e dei Cantoni nello sviluppo, nell’attuazione e nella verifica degli standard e delle regolamentazioni in materia di cibersicurezza.
Sezione 4: Scambio di informazioni
Art. 11 Sistema di comunicazione per lo scambio sicuro delle
informazioni
1Hanno accesso al sistema di comunicazione dell’UFCS per lo scambio sicuro delle informazioni (art. 74 cpv. 2 lett. a) le organizzazioni e le autorità con sede in Svizzera.
2L’UFCS è responsabile della sicurezza del sistema di comunicazione e della liceità del trattamento dei dati.
Art. 12 Sistemi d’informazione per lo scambio automatico
1L’UFCS mette a disposizione dei gestori di infrastrutture critiche sistemi d’informazione per lo scambio automatico di informazioni tecniche su ciberminacce e ciberincidenti.
2L’UFCS è responsabile della sicurezza dei sistemi d’informazione e della liceità del trattamento dei dati.
Art. 13 Registrazione
1Per utilizzare il sistema di comunicazione le organizzazioni e le autorità devono registrarsi. Devono comunicare immediatamente qualsiasi cambiamento nei dati registrati.
2La registrazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a. ragione sociale, nome o designazione nonché indirizzo;
b. dati di contatto della persona registrata.
2 RS 784.101.2
3 RS 784.10