Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/42: Modifica della legge federale sull’imposta preventiva (Strumenti too big to fail) · 9 pagine

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4.3 Soluzione a livello macroeconomico

SwissHoldings auspica che in futuro si giunga a una soluzione globale a livello

macroeconomico per la Svizzera, visto che le sue imprese sono costrette ad accettare somme cospicue all’estero perdendo così la possibilità di investire questi mezzi in Svizzera.

4.4 Riconsiderare la regolamentazione di banche e piazza finanziaria

A seguito dell’acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS, andrebbe riconosciuto il

fallimento della regolamentazione TBTF. In merito alla modifica prevista nel rapporto sulla stabilità delle banche, l’USS chiede pertanto di riconsiderare fondamentalmente la

regolamentazione di banche e piazza finanziaria.

4.5 Estensione delle disposizioni derogatorie applicabili agli strumenti TBTF alle obbligazioni soggette a bail-in di assicuratori svizzeri

L’ASA chiede che le disposizioni derogatorie applicabili agli strumenti TBTF in relazione alle obbligazioni soggette a bail-in siano valide anche per gli assicuratori svizzeri, motivando la sua richiesta come illustrato di seguito.

• Anche gli assicuratori svizzeri emettono strumenti assorbenti il rischio come

obbligazioni soggette a bail-in:

o dal 1° gennaio 2024 a questi strumenti è applicata una metodologia analoga basata sulla riveduta legge del 17 dicembre 20041 sulla sorveglianza degli assicuratori e sull’ordinanza del 9 novembre 20052 sulla sorveglianza;

o per computare gli strumenti di capitale assorbenti il rischio nel test svizzero di solvibilità, questi devono essere concepiti in modo da poter essere ridotti o convertiti in capitale proprio nel quadro di una procedura di risanamento avviata dalla FINMA;

o il legislatore ha introdotto la rinuncia ai crediti o la conversione in capitale proprio per ogni tipo di prestito al fine di migliorare la capacità di risanamento ed evitare ulteriori oneri a carico del contribuente.

• A seguito dell’assoggettamento all’imposta preventiva, attualmente questi strumenti non vengono emessi dalla Svizzera ma attraverso società veicolo situate all’estero. Questo meccanismo è necessario per permettere agli assicuratori svizzeri di rifornirsi a condizioni competitive di strumenti di capitale assimilabili al capitale proprio.

• Il motivo per la disparità di trattamento tra banche e assicurazioni in questo ambito non è evidente. Estendendo l’esenzione dall’imposta preventiva agli assicuratori sarebbe possibile, ad esempio, evitare i seguenti svantaggi in termini strutturali:

o l’interazione tra diritto svizzero e diritto estero genera un’inutile complessità di cui la FINMA deve tenere conto al momento del rilascio dell’autorizzazione. In assenza di precedenti esiste ancora un certo rischio residuo che

l’interpretazione giuridica fornita dai tribunali nei singoli casi sia diversa da quella prevista dalla FINMA;

o inoltre, con l’istituzione di società veicolo gli assicuratori dovranno sostenere costi che, in definitiva, saranno messi in conto ai clienti.

1 RS 961.01

2 RS 961.011