Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

ostacolo alla prosecuzione dei regimi di equivalenza già riconosciuti e anche per i futuri riconoscimenti del quadro normativo e di vigilanza svizzero nel settore dei mercati finanziari. Con il nuovo articolo 42bbisAP-LFINMA si intende quindi creare una base legale esplicita per questa forma di collaborazione internazionale;

c. la valutazione ex post della circolare della FINMA 2017/6 Trasmissione diretta in relazione all’articolo 42c LFINMA ha dimostrato che nella prassi i capoversi 1 e 2 dell’articolo 42c LFINMA sono fonte di grossi dubbi interpretativi per gli assoggettati alla vigilanza interessati. Le modifiche proposte dell’articolo 42c LFINMA sono tese a rafforzare la certezza del diritto nell’ambito della trasmissione diretta di informazioni da parte degli assoggettati, che da sempre avviene senza formalità. In particolare, attraverso i requisiti di scopo che ora sono esplicitamente previsti nel capoverso 1 e nel capoverso 2 si intende regolamentare rispettivamente la trasmissione diretta a scopi di vigilanza e la trasmissione diretta allo scopo dell’esecuzione transfrontaliera di operazioni finanziarie. L’articolo rivisto prevede un obbligo di notifica dell’assoggettato alla vigilanza nei confronti della FINMA solo con riferimento alla trasmissione diretta a scopi di vigilanza di cui al capoverso 1 e questo unicamente, come da normativa vigente, in caso di trasmissioni di informazioni di grande importanza secondo l’articolo 29 capoverso 2 LFINMA. La legge introduce anche una disposizione intesa a vietare la trasmissione diretta secondo il capoverso 2 ad autorità fiscali o penali estere;

d. data la necessità di una comunicazione il più possibile tempestiva e diretta nell’ambito della vigilanza sui mercati finanziari, per esempio nei casi di violazioni della legge, e allo scopo di tutelare l’integrità e la trasparenza del mercato finanziario, è importante che la notificazione transfrontaliera dei documenti a destinatari in Svizzera o all’estero a scopi di vigilanza sui mercati finanziari possa avvenire in modo diretto. In linea di massima la notificazione diretta non è ammessa senza una base legale specifica. Non è neppure ammessa in virtù della Convenzione europea del 24 novembre 1977 sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa (Convenzione STE n. 094) ratificata dalla Svizzera, poiché la Svizzera ha escluso con diverse dichiarazioni la vigilanza sui mercati finanziari dal campo di applicazione della Convenzione. Il progetto propone di autorizzare il Consiglio federale a modificare queste dichiarazioni riferite alla vigilanza sui mercati finanziari. Inoltre, con il nuovo articolo 42d AP-LFINMA si intende creare una base legale specifica in virtù della quale alla FINMA sia consentito, a condizione di reciprocità, di effettuare la notificazione diretta dei documenti nell’ambito della vigilanza sui mercati finanziari, al fine di garantire il diritto a essere sentiti. La notificazione diretta a scopi di assunzione delle prove nelle inchieste o nelle procedure deve però rimanere preclusa;

e. l’articolo 43 LFINMA disciplina le verifiche transfrontaliere (cosiddetti. controlli in loco) che la FINMA può effettuare direttamente all’estero e che le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari possono effettuare direttamente in Svizzera. A questo riguardo, attualmente esistono incertezze relative ad attività esternalizzate (outsourcing) all’interno o all’esterno di un gruppo quando il prestatore di servizi in Svizzera non rientra formalmente nella vigilanza su base consolidata da parte dell’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari (quindi quando questa non è l’autorità di vigilanza del Paese di origine o l’«home supervisor») e lo stesso prestatore di servizi non è nemmeno assoggettato alla vigilanza in Svizzera. Considerato il ricorso sempre più frequente all’esternalizzazione di compiti all’interno e all’esterno di gruppi nonché all’acquisizione transfrontaliera di servizi, come per esempio di servizi cloud, non è sufficiente che le verifiche transfrontaliere dirette possano essere eseguite solo presso gli assoggettati alla vigilanza. Nel contesto delle esternalizzazioni di attività verso l’estero o dall’estero, l’articolo 43 LFINMA modificato deve conferire alla FINMA la facoltà, ai fini dell’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari e a scopi di vigilanza sui mercati finanziari, di effettuare verifiche transfrontaliere dirette all’estero o di consentire verifiche transfrontaliere dirette in Svizzera, ovunque si trovino le informazioni rilevanti, indipendentemente dal fatto che l’impresa oggetto della verifica sia o meno assoggettata alla vigilanza all’estero o in Svizzera;