Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

La recente revisione delle disposizioni di legge che regolamentano la collaborazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e della Banca nazionale svizzera (BNS) nei rapporti internazionali è avvenuta nel quadro dell’emanazione della legge del 19 giugno 20151 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) ed è entrata in vigore il 1° gennaio 20162. Da allora, la tendenza a un’attività di sorveglianza transfrontaliera rafforzata, alla collaborazione e allo scambio di informazioni delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari come pure direttamente da parte degli assoggettati alla vigilanza si è ulteriormente consolidata. Il numero di domande di assistenza amministrativa presentate da autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari alla FINMA è stabilmente elevato da alcuni anni. Queste domande provengono in gran parte dai limitrofi Stati europei e dall’area dell’UE, dagli Stati Uniti e dal Regno Unito3. È aumentato anche il numero delle nuove fattispecie complesse nell’attività di sorveglianza transfrontaliera così come nell’ambito delle procedure di riconoscimento e di verifica delle autorità estere.

La capacità di cooperazione delle autorità nazionali competenti, in particolare delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari nonché dei fornitori di servizi finanziari interessati, è oggi una delle condizioni fondamentali per potere concepire un sistema finanziario aperto all’attività transfrontaliera e in grado di estendere la propria rete al di là dei confini nazionali, senza con ciò compromettere l’integrità del mercato, la trasparenza e la stabilità finanziaria. È nell’interesse dei fornitori svizzeri di servizi finanziari, come le banche e le imprese d’assicurazioni, che questa condizione chiave per la loro attività finanziaria internazionale possa essere adempiuta. Con l’abolizione del segreto bancario fiscale a livello internazionale e l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a fini fiscali questa tendenza è aumentata ulteriormente.

Dall’entrata in vigore delle disposizioni di legge attuali, i requisiti internazionali per la collaborazione transfrontaliera delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari e dei fornitori di servizi finanziari si sono evoluti. L’odierno quadro giuridico svizzero tiene conto di queste evoluzioni solo in misura parziale. Appare quindi opportuno modificare il quadro normativo svizzero applicabile, allo scopo di rafforzare la reputazione e il ruolo globale della piazza finanziaria svizzera.

Le esperienze maturate dal momento dell’entrata in vigore delle disposizioni attuali, nel 2016, e i chiarimenti del Dipartimento federale delle finanze (DFF) in collaborazione con la FINMA, l’Ufficio federale di giustizia (UFG), la BNS e l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) hanno fatto emergere una necessità di revisione e di modifica, in particolare per quanto riguarda le seguenti disposizioni della legge del 22 giugno 20074 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA):

– La procedura svizzera del cliente di cui all’articolo 42a capoversi 2 e 4–6 LFINMA (la procedura amministrativa con diritti di audizione e di ricorso) è parte dell’odierna procedura di assistenza amministrativa della FINMA. Tale procedura è un unicum nel panorama internazionale ed è oggetto di critiche da parte delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari come pure degli organismi internazionali, che in essa ravvisano una

1 RS 958.1

2 RU 2015 5339

3 Cfr. FINMA, Statistiche generali relative all’enforcement 2023, consultabili all’indirizzo: www.finma.ch > Documentazione > Pubblicazioni della Finma > Statistiche e cifre > Enforcement (consultato da ultimo il: 22.4.2024).

4 RS 9561.1