Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

a. la procedura svizzera del cliente secondo l’articolo 42a capoversi 2 e 4–6 LFINMA (la procedura amministrativa con diritti di audizione e di ricorso) è parte dell’odierna procedura di assistenza amministrativa della FINMA. La sua applicazione costituisce un unicum nel panorama internazionale ed è oggetto di critiche da parte delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari come pure degli organismi internazionali, che in essa ravvisano una limitazione rilevante della capacità della FINMA di fornire assistenza amministrativa. Questo rischia di compromettere la trasparenza, l’integrità e la stabilità finanziaria. Nella prassi dell’assistenza amministrativa della FINMA è stato riscontrato che i diritti di audizione e di ricorso attualmente garantiti dalla procedura del cliente vengono nella maggior parte dei casi esercitati proprio da quegli attori nei confronti dei quali esiste un sospetto fondato di reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato commessi con strumenti dei mercati finanziari esteri, e che spesso ciò avviene in maniera reiterata. L’esperienza dimostra che in questi casi la procedura del cliente tende a essere sfruttata per ritardare la trasmissione di informazioni. Questo implica un rischio di reputazione rilevante per la Svizzera e la sua piazza finanziaria. Colui che opera e investe volontariamente su piazze finanziarie e in sedi di negoziazione estere deve essere consapevole che le autorità locali di vigilanza sui mercati finanziari hanno, in applicazione del rispettivo quadro giuridico, una necessità legittima e spesso anche urgente di ottenere informazioni sulle transazioni eseguite e non dovrebbe poter ricorrere ai diritti di audizione e di ricorso per ritardare una procedura di vigilanza estera. In questo caso, alla protezione giuridica individuale si oppone l’interesse pubblico per mercati finanziari stabili, integri e trasparenti nonché la protezione degli altri partecipanti al mercato finanziario e il loro legittimo interesse per mercati equi e trasparenti. Pertanto, già oggi gli standard internazionali prevedono che i dati siano trasmessi senza indugio e senza processi di audizione e di ricorso.

Le autorità svizzere, invece, beneficiano nell’ambito delle domande di assistenza amministrativa indirizzate ad autorità estere di una trasmissione di informazioni rapida ed efficace. Al contempo, in base alla legge applicabile si constata che i clienti acconsentono regolarmente, mediante dichiarazioni di rinuncia, alla trasmissione informale di informazioni alle autorità e ai servizi esteri da parte dei fornitori di servizi finanziari assoggettati alla vigilanza, mentre nel caso di un’eventuale trasmissione di medesime o analoghe informazioni in una procedura di vigilanza beneficiano di ampi diritti di audizione e di ricorso. La procedura di assistenza amministrativa della FINMA deve essere adeguata alla luce di queste considerazioni. Vengono presentate due varianti di modifica: la variante A inasprirebbe la procedura di assistenza amministrativa con l’abrogazione dei diritti di audizione e di ricorso dei clienti interessati. Con la variante B la procedura del cliente verrebbe inasprita unicamente in presenza di transazioni che sono in relazione a fattispecie di abuso di mercato. In entrambe le varianti, la protezione giuridica dei clienti interessati dall’assistenza amministrativa continuerebbe a essere garantita nell’ambito della procedura di edizione necessaria come pure in virtù dei principi della specialità, della confidenzialità e della proporzionalità (art. 42 LFINMA).

In sintesi, dalla discussione sulla procedura svizzera del cliente si evince l’esistenza di un dualismo tra la protezione giuridica individuale e l’interesse pubblico per l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria. La limitazione della procedura del cliente sembra una misura opportuna, necessaria e ragionevole per salvaguardare questi importanti interessi pubblici. Una potenziale soppressione della procedura del cliente costituirebbe un cambiamento di paradigma, che nell’ottica degli interessi pubblici preponderanti menzionati sembra giustificato;

b. con l’introduzione di un nuovo articolo 42bbisAP-LFINMA si intende rafforzare la capacità di cooperazione della FINMA nell’ambito di procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere. L’UE applica regolarmente procedure di riconoscimento e di monitoraggio del regime di equivalenza per regolare la partecipazione dei fornitori di servizi finanziari provenienti da Stati terzi al mercato interno dell’UE. In tale contesto, le autorità europee di vigilanza richiedono uno scambio di informazioni che sia sufficiente a verificare anche la prassi di vigilanza nello Stato terzo. Le basi legali attuali (art. 42 e 42b LFINMA) permettono però alla FINMA di partecipare a tali verifiche solo con alcune limitazioni e in linea di principio non consentono lo scambio di informazioni non accessibili al pubblico. Questo può rappresentare un