Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 80 pagine
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4.4. Decreto federale 3 (regolamento Eurodac)
4.4.1. Pareri a favore
La maggior parte dei Cantoni (AI, AG, AR, BE, BL, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG,
SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH), dei partiti politici e delle cerchie interessate approva il recepimento del regolamento Eurodac (Alleanza del Centro, PEV, PLR, PS, PVL, ASM,
CCPCS, CDDGP, CFM, CRS e OIM).
Introduzione dell’inserimento dei dati
CCPCS e CDDGP sono favorevoli alla raccolta dei dati biometrici di un maggior numero di persone che hanno valicato le frontiere dello spazio Schengen illegalmente o che soggiornano illegalmente in Svizzera. FR, LU, VS, ZH e CDDGP approvano questi sviluppi obbligatori per la Svizzera.
Compiti supplementari
BE, BS, FR, GE, NW, SG, SO, TI, VD, CCPCS e CDDGP esprimono la propria preoccupazione riguardo agli oneri finanziari e agli oneri supplementari che le autorità cantonali dovranno sostenere per l’esecuzione in materia di raccolta dei dati (Eurodac e accertamenti). BE auspica che questi oneri supplementari siano contenuti. La somma degli oneri supplementari generati dai vari sviluppi dell’acquis di Schengen e Dublino pone la questione della compensazione finanziaria dei Cantoni da parte della Confederazione. SO e TI segnalano che i numerosi compiti ulteriori graveranno sulle risorse della polizia e delle altre autorità cantonali (in termini di personale, veicoli di trasporto, luoghi di residenza, centri di detenzione, formazione e aggiornamento del personale).
OW sottolinea che l’inserimento di nuovi dati nell’Eurodac comporterà compiti ulteriori per i Cantoni.
Ripartizione dei compiti
SO chiede che i vari compiti che spetteranno ai corpi di polizia cantonali (aeroporto di Grenchen) siano discussi all’interno della CDDGP. La Svizzera ha la possibilità di scegliere come porsi di fronte a questi nuovi compiti e, quindi, di adottare soluzioni diverse come il loro trasferimento alla Confederazione.
Persona di fiducia
AR, BL, BS, GL, NW, SH, SO, TI, UR, VD e VS propongono, per le decisioni di allontanamento, di procedere in modo analogo alla procedura attualmente prevista: ogni volta che rintraccia RMNA, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (USDC) contatta le autorità cantonali affinché assegnino loro una persona di fiducia. Chiedono pertanto che l’articolo 109l capoverso 1 AP-LStrI sia modificato di conseguenza. Non ritengono sia necessario il trasferimento al Cantone. SH è dello stesso avviso. Se è corretta l’interpretazione in base alla quale l’articolo 109l AP-LStrI prevede che l’USDC debba trasferire i RMNA alle autorità cantonali che devono designare una persona di fiducia per la registrazione dei dati biometrici, allora questo rappresenta una fase intermedia superflua. Analogamente a quanto avviene oggi con le decisioni di allontanamento (art. 64 cpv. 4 LStrI), l’USDC potrebbe contattare le autorità cantonali affinché nominino la persona di fiducia, e la registrazione dei dati biometrici potrebbe poi essere effettuata dall’USDC. Anche TG ritiene che non sia necessario introdurre la fase intermedia del trasferimento. I dati biometrici possono essere rilevati anche all’interno dei CFA e la Confederazione può prendere contatto con le autorità cantonali per la nomina di una persona di fiducia anche in un secondo momento.