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Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 4 pagine
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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
Modifica del [data]
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:
Art. 13 cpv. 1ter
1terPer annunciarsi all’esame teorico di base, il candidato alla licenza di condurre della categoria A o B oppure della sottocategoria A1 o B1 non ancora in possesso della licenza di una delle categorie menzionate deve dimostrare di aver frequentato il corso di teoria della circolazione (art. 18).
Art. 18 cpv. 2 e 6
2Il corso di teoria della circolazione può essere seguito al più presto sei mesi prima di aver compiuto l’età minima richiesta.
6I Cantoni controllano nel quadro dell’obbligo di sorveglianza di cui all’articolo 24 dell’ordinanza del 28 settembre 20072 sui maestri conducenti la qualità delle lezioni obbligatorie e degli strumenti didattici. Possono delegare tale attività a terzi.
Art. 151q Disposizione transitoria della modifica del 1° gennaio 2026
Chi intende ottenere una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre della categoria A o B oppure della sottocategoria A1 o B1 e ha superato l’esame teorico di base senza aver seguito il corso di teoria della circolazione, al momento dell’iscrizione
1 RS 741.51
2 RS 741.522
2016–......