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Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 26 pagine
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Ordinanza dell’USTRA sul corso di teoria della circolazione
(OCTC)
del [data]
L’Ufficio federale delle strade (USTRA),
visto l’articolo 19a dell’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla
circolazione (OAC),
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’impostazione, il contenuto e lo svolgimento del corso di teoria della circolazione.
Art. 2 Requisiti relativi allo svolgimento del corso
I corsi di teoria della circolazione possono essere impartiti solo da:
a. titolari di un’abilitazione a maestro conducente di categoria A o B (insegnanti);
b. aspiranti maestri conducenti, purché nell’ambito della pratica di formazione siano seguiti da titolari dell’abilitazione a maestro conducente pertinente.
Art. 3 Obbligo di notifica
1Chi intende organizzare corsi di teoria della circolazione deve notificarlo prima dell’avvio dell’attività alla competente autorità del Cantone in cui esercita prevalentemente la propria professione. La notifica deve avvenire per via elettronica. Sono richieste le seguenti informazioni:
a. indirizzo del locale in cui si tengono i corsi;
b. date dei corsi;
c. numero FABER e data di nascita della persona di cui all’articolo 2 lettera a.
RS ...
1 RS 741.51
2016–......