Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/55: Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) · 8 pagine

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1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Nel 2014, nel quadro dell’iniziativa sul personale qualificato, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha approvato un pacchetto di misure teso a ridurre la carenza di lavoratori qualificati nel settore MINT1 e a rafforzare l’orientamento pratico per l’ammissione alle scuole universitarie professionali (SUP). Una delle misure consente alle SUP di offrire temporaneamente nel settore MINT un accesso diretto ai cicli studio di bachelor con pratica integrata (PiBS) ai titolari di una maturità liceale (ML) o professionale (MP) che non dispongono di una formazione professionale di base in una professione connessa con il settore di studio scelto.

1.2 Regolamentazione attuale

Secondo l’articolo 25 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), le persone con una maturità liceale o professionale che non dispongono di una formazione professionale di base in una professione connessa con il settore di studio scelto devono acquisire un’esperienza lavorativa di almeno un anno prima di essere ammesse a una SUP. Dato che le condizioni di ammissione ai cicli di studio PiBS si scostano da quelle previste nella legge, il Consiglio federale ha dovuto definirne il carattere sperimentale e limitato nel tempo agli articoli 58 e 69 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 23 novembre 20163 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU). All’articolo 58 capoverso 1 O-LPSU il Consiglio federale ha stabilito che i PiBS sono possibili solo nei cicli di studio MINT e ha trasferito al DEFR la facoltà di strutturare la sperimentazione. Nella sua ordinanza del 1° dicembre 20214 concernente l’ammissione a cicli di studio delle scuole universitarie professionali con pratica integrata, il DEFR ha disciplinato l’ammissione, la struttura degli studi e l’obbligo di valutazione del progetto pilota PiBS. Il ciclo di studio a tempo pieno dura quattro anni anziché tre e comprende una parte pratica convalidata svolta in azienda che costituisce il 40 per cento della durata degli studi. Si parte dal presupposto che, al momento dell’ammissione, il candidato abbia sottoscritto con l’azienda un contratto di formazione quadriennale, debitamente convalidato dalla SUP. Originariamente la sperimentazione era stata limitata a cinque anni d’inizio (2015– 2019) ed era stata vincolata a un obbligo di valutazione nel 2019. Dopo la buona valutazione del 2019, è stata prolungata fino all’anno d’inizio 2025 incluso.

1.3 Valutazione 20195

La valutazione del progetto pilota PiBS, commissionata nel 2019 dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) come previsto dall’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del DEFR6, ha evidenziato che nel complesso il PiBS è stato accolto positivamente, tenendo conto anche del numero di studenti piuttosto modesto con un totale di 171 immatricolazioni nell’arco di quattro anni. Ha inoltre confermato che il PiBS era conforme alle disposizioni legali, che la sua attuazione funzionava e che le aziende, le SUP e gli studenti coinvolti erano generalmente soddisfatti. L’attrattiva del PiBS risultava soprattutto dal fatto di abbinare gli studi teorici al lavoro pratico svolto in azienda. In base alla valutazione, il PiBS promuoveva le competenze pratiche e quelle professionali. I primi riscontri pervenuti hanno indotto a

1Abbreviazione riconosciuta per: matematica, informatica, scienze naturali, tecnica.

2 RS 414.20

3 RS 414.201

4 RS 414.715. Fino al 2021 le condizioni di ammissione ai cicli di studio PiBS erano regolate nell’ordinanza del DEFR del 2 settembre 2005 concernente l’ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali, RU 2005 4665.

5 www.sefri.admin.ch > Pubblicazioni e Servizi > Banca dati pubblicazioni > Valutazione finale

6 All’epoca: articolo 5a capoverso 4 della vecchia ordinanza del DEFR, RU 2005 4665. 2/8