Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/55: Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) · 8 pagine
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Il capoverso 3 delega al Consiglio delle scuole universitarie la competenza di determinare i singoli cicli di studio che possono essere offerti con pratica integrata e di fissare le altre condizioni per l’ammissione, la struttura degli studi e la valutazione. Il Consiglio delle scuole universitarie modificherà di conseguenza il contenuto della sua ordinanza sull’ammissione alle SUP affinché corrisponda a quello dell’ordinanza del DEFR16. Le altre condizioni vigenti per l’ammissione e la struttura degli studi vengono mantenute (parte pratica in azienda corrispondente al 40 % della durata totale degli studi e convalidata dalla SUP; prova di un contratto di formazione quadriennale stipulato con un’azienda e convalidato dalla SUP). Lo sviluppo di questo modello di studi unico nel suo genere dovrà continuare a essere oggetto di una valutazione periodica.
3 Disposizioni d’esecuzione
Secondo l’articolo 25a capoverso 3 LPSU il Consiglio delle scuole universitarie si occupa di emanare le disposizioni d’esecuzione. A tale scopo adeguerà il contenuto dell’attuale ordinanza sull’ammissione alle SUP17, riprendendo la regolamentazione dell’ordinanza del DEFR concernente l’ammissione a cicli di studio delle scuole universitarie professionali con pratica integrata, la cui validità scadrà alla fine del 2025.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
Per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni il nuovo articolo di legge non ha ripercussioni né a livello finanziario né sull’effettivo del personale.
4.2 Altre ripercussioni
Il progetto non ha ripercussioni neppure sul sistema formativo svizzero. L’analisi dell’efficacia ha mostrato che i cicli di studio PiBS non entrano in concorrenza con i posti di tirocinio, ma che, al contrario, servono a completare le offerte esistenti nella formazione professionale di base.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il progetto si basa sull’articolo 63a della Costituzione federale (Cost.), in base al quale la Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie.
5.2 Forma dell’atto
Il progetto include disposizioni importanti contenenti norme di diritto che, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., sono emanate sotto forma di legge federale. La relativa competenza dell’Assemblea federale risulta dall’articolo 163 capoverso 1 Cost. L’atto sottostà pertanto a referendum facoltativo.
16 RS 414.715
17 RS 414.205.7 8/8