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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine

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Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

(ordinanza sul CO2)

Modifica del...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 30 novembre 20121 sul CO è modificata come segue:

2

Art. 2 lett. f e g

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

f. Stato partner: Stato con il quale la Svizzera ha stipulato un accordo di diritto internazionale o una dichiarazione d’intenti per realizzare progetti di protezione del clima in questo Stato;

g. biometano: biogas preparato per ottenere la qualità del gas naturale con una quota di metano pari almeno al 96 per cento.

Titolo prima dell’art. 2a

Sezione 3: Quota nazionale e valori di riferimento per la riduzione delle emissioni in singoli settori

Art. 2° Quota nazionale

La riduzione delle emissioni di gas serra per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge sul CO2 avviene per almeno due terzi mediante provvedimenti in Svizzera.

RS ..........

1 RS 641.711

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